8 gennaio 2018 – Lo studio riapre
Oggi lo studio riapre, dopo la pausa Natalizia. Tutte le richieste pervenute durante le scorse settimane saranno riscontrate nei prossimi giorni. Buon anno e buon lavoro a tutti!
Oggi lo studio riapre, dopo la pausa Natalizia. Tutte le richieste pervenute durante le scorse settimane saranno riscontrate nei prossimi giorni. Buon anno e buon lavoro a tutti!
Lo studio resterà chiuso fino al giorno 8 gennaio 2018. Tutte le richieste saranno riscontrate alla riapertura. Buone Feste.
“Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma; b) l’appello è
“Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.” (Art. 346 cp.c.) È opinione comune e condivisa in dottrina quella secondo cui in appello opera un effetto devolutivo limitato a specifiche censure che possono (e devono, se si vuole evitare il fenomeno
“L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.” (Art. 337 cp.c.) La L. 26.11.1990, n. 535 ha adeguato il 1° co. della
“Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo” (Art. 359 cp.c.) Le norme che trattano il giudizio di appello non sono esaustive: per tutti gli aspetti che
“L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.” (Art. 358 cp.c.) In base al c.d. principio di consumazione dell’impugnazione non è possibile riproporre un appello che sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile. La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello, anche qualora
“Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli
“Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.” (Art. 355 cp.c.) La querela di falso può essere
“Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado