Inammissibilità all’appello

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;
b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater.
” (Art. 348 bis cp.c.)

La norma in commento introduce un’ipotesi di inammissibilità dell’appello lasciata alla discrezionalità del giudice di secondo grado, il quale deve ora compiere preliminarmente un’analisi circa la probabilità che l’impugnazione possa essere accolta.

La dottrina ha aspramente criticato questa ultima riforma del sistema delle impugnazioni, della quale lamenta da un lato l’inefficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, dall’altro la dannosità.

Quanto agli obiettivi perseguiti, è evidente che l’eccessiva durata del giudizio di appello imponesse una riforma dello stesso; tuttavia, la dottrina unanimemente ritiene che l’introduzione del c.d. filtro agli appelli non porterà alcun alleggerimento del carico di lavoro delle corti d’appello, data la necessità per i Magistrati, prima di decidere sull’inammissibilità, dovrebbero studiarsi a fondo l’intera causa.

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