“Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo” (Art. 359 cp.c.)
Le norme che trattano il giudizio di appello non sono esaustive: per tutti gli aspetti che non trovano speciale ed espressa disciplina la norma in commento opera un rinvio alle disposizioni dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale.
Con riferimento ai giudizi di secondo grado che si svolgono innanzi alla Corte d’Appello sono incompatibili le norme che riguardano la nomina del Giudice istruttore, visto che la riforma dell’art. 350 ha imposto che l’intera trattazione del giudizio d’appello sia collegiale.
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