Non riproponibilità d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile

L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.” (Art. 358 cp.c.)

In base al c.d. principio di consumazione dell’impugnazione non è possibile riproporre un appello che sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile.

La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello, anche qualora non sia ancora decorso il termine per impugnare, è il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

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