“Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.
Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal numero 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.” (Art. 356 cp.c.)
Il giudice d’appello può disporre l’assunzione delle prove:
- quando decida di assumere una prova nuova, nei limiti in cui ciò è consentito;
- quando ritenga necessario ammettere una prova dedotta ma non ammessa in primo grado;
- quando disponga la rinnovazione, totale o parziale, della prova assunta in primo grado.
La forma dei provvedimenti istruttori è sempre un’ordinanza.
Il rinnovo dell’istruttoria svolta in primo grado può essere disposto nel caso in cui l’assunzione non sia, in quella sede, validamente avvenuta e in tutti i casi in cui il giudice d’appello ritenga necessaria una ulteriore acquisizione.
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