Ammissione e assunzione di prove

Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.
Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal numero 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.
” (Art. 356 cp.c.)

Il giudice d’appello può disporre l’assunzione delle prove:

  1. quando decida di assumere una prova nuova, nei limiti in cui ciò è consentito;
  2. quando ritenga necessario ammettere una prova dedotta ma non ammessa in primo grado;
  3. quando disponga la rinnovazione, totale o parziale, della prova assunta in primo grado.

La forma dei provvedimenti istruttori è sempre un’ordinanza.

Il rinnovo dell’istruttoria svolta in primo grado può essere disposto nel caso in cui l’assunzione non sia, in quella sede, validamente avvenuta e in tutti i casi in cui il giudice d’appello ritenga necessaria una ulteriore acquisizione.

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