Rimessione al primo giudice per altri motivi

Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161, secondo comma.
Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308.
Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353.
Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356.
” (Art. 354 cp.c.)

La tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello trova il suo fondamento teorico nel fatto che ciascuna delle ipotesi previste dalla norma è una deroga al principio secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione.

Le parti hanno l’onere di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla notificazione della sentenza che dichiara la rimessione e che se contro questa sentenza è proposto ricorso per cassazione il termine per la riassunzione del giudizio è interrotto, salvo poi continuare a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.

La rimessione della causa al primo giudice per la nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio presuppone che il giudice d’appello dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, la cui nullità non era stata sanata con la comparizione del convenuto o con la rinnovazione: in questo caso è mancato del tutto un valido processo, al quale il convenuto non ha potuto partecipare.

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