Il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 16 gennaio 2019, dichiarava inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti ex L. 27 gennaio 2012, n. 3, proposto da un condominio.
Il “piano” presentato dal Condominio veniva dichiarato inammissibile per mancanza del requisito soggetto di “consumatore“, inteso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b, L. n. 3/2012, come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta“.
Il Tribunale confermava come il condominio non potesse essere considerato “persona fisica“, costituendo invece un “ente collettivo” e, in quanto tale, estraneo alla nozione legislativa di consumatore.
Gli stessi condomini, anche se inquadrabili come i mandanti, rappresentati dall’amministratore, potrebbero a loro volta non essere consumatori, qualora persone giuridiche, o allorquando utilizzino l’unità immobiliare, sita nel condominio, per scopi attinenti la loro attività imprenditoriale o professionale.
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