Onere della prova della lesione della legittima

L’art. 42 della Costituzione costituisce fondamento tanto della tutela dell’autonomia testamentaria quanto dei suoi limiti.

Tale norma dispone come spetti alla legge ordinaria contemperare il diritto di una persona di disporre spontaneamente dei propri beni per il tempo successivo alla morte con interessi di medesima rilevanza giuridica, quali l’aspettativa riconosciuta al gruppo familiare dei prossimi congiunti.

Il codice civile prevede alcune disposizioni in favore dei legittimari, ossia le persone alle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione e che pertanto possono agire in giudizio qualora il loro diritto venga leso da eventuali disposizioni testamentarie del de cuius, attraverso azione di riduzione.

È necessario che il soggetto che ritiene leso il proprio diritto, indichi entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal de cuius.

A tal fine, egli ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius.

Non libera dal suddetto onere di allegazione la mera acquisizione in giudizio delle risultanze degli estratti conto, che nulla chiariscono in ordine alla mancata disponibilità, da parte del defunto, di altri beni mobili o immobili, tanto più se richiesta dall’Autorità competente per fini diversi rispetto la ricostruzione patrimoniale (Cass. Civ., Sez. II. n. 20803/16).

Nel caso di specie gli eredi chiedevano che fosse disposta la riduzione di una dissimulata donazione compiuto dal padre, al fine di reintegrare la quota di legittima a loro spettante.

In tutti i gradi di giudizio la domanda veniva respinta, poiché in nessuna occasione gli istanti avevano allegato la consistenza del patrimonio ereditario, “non avendo i medesimi mai affermato che l’asse ereditario non comprendesse alcun bene relitto, sì che il loro diritto dovesse essere soddisfatto unicamente riducendo la donazione dell’unico bene appartenente in vita al de cuius”.

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