L’inquilino non paga il canone: il proprietario può staccare le utenze?

Molti proprietari di immobili, stanchi di aver a che fare con inquilini che non pagano il canone di locazione e stufi della lentezza degli sfratti, hanno spesso la tentazione di staccare le utenze o di cambiare la serratura del proprio appartamento in modo da incentivare il conduttore moroso a lasciare libero l’immobile.

 

Tuttavia, la giurisprudenza è molto chiara sul punto: la Cassazione Penale (Sent. 25 ottobre 2012 n. 41675), ha infatti statuito che costituisce reato interrompere la somministrazione delle forniture di elettricità ed acqua nell’appartamento concesso in locazione.

 

In particolare, tali condotte integrano il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose” ex art. 392 c.p.

 

Il proprietario, dunque, non può farsi giustizia da sé e staccare le utenze di gas, acqua o energia, anche se a lui intestate, né tantomeno cambiare la serratura o adottare altri stratagemmi volti ad impedire all’inquilino di accedere all’appartamento o poterne usufruire.

 

L’unica soluzione è quella di avviare la procedura per lo sfratto e attendere l’esito del procedimento.

 

A tal fine si rammenta che è possibile richiedere lo sfratto per morosità quando l’inquilino manchi di pagare anche per un solo mese il canone di affitto, a partire dal ventesimo giorno decorrente dalla data di scadenza del pagamento.

 

Se invece l’inquilino non paga le utenze, è possibile avviare la procedura di sfratto nel momento in cui il debito ammonti ad una somma complessiva pari ad almeno due mensilità del canone di locazione.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *