Il computo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 46403/2021 ha chiarito che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune.

Dunque, non rileva unicamente il reddito del richiedente, bensì il reddito complessivo del nucleo familiare.

Chiunque, nel fare richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ometta di dichiarare il reddito di un convivente commette peraltro il reato di cui all’art. 95 del DPR n. 115/2002.

Tale norma prevede infatti che “la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”.

Si ricorda a tal fine che i presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio sono dettati dagli artt. 74-145 del D.p.r. 30.5.2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia” e si possono brevemente riassumere come segue:

  • La richiesta può essere effettuata dai cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento dell’insorgere del fatto oggetto di causa, dagli apolidi e dagli enti che non perseguano fini di lucro e non svolgano attività economica;
  • È necessario il possesso di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef, non superiore ad €. 11.746, 68;
  • Se il richiedente convive con il coniuge, l’unito civilmente o altri familiari, deve considerarsi la somma dei redditi percepiti da ogni componente della famiglia;
  • Si tiene conto del solo reddito dell’interessato unicamente nel caso in cui oggetto della causa siano diritti della personalità oppure cause in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli dei componenti del nucleo familiare, con lui conviventi;
  • Per il patrocinio in ambito penale, ex art. 92 T.U., il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non deve essere rivolta direttamente all’Avvocato, bensì alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui avrà corso la causa civile, o all’ufficio del Magistrato avanti al quale pende il processo penale, ai fini della verifica del possesso di tutti i requisiti.

La scelta dell’avvocato dovrà poi ricadere su uno tra i professionisti iscritto nell’apposito elenco.

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