Assegno di mantenimento: contano anche i redditi non dichiarati?

In caso di separazione o divorzio, il genitore non collocatario è tenuto a provvedere al mantenimento della prole tramite la corresponsione all’ex coniuge di un assegno di mantenimento mensile, finalizzato a coprire le spese ordinarie, quali abbigliamento, spese scolastiche ecc..

In sede giudiziale (dunque qualora non vi sia accordo tra le parti) i criteri che vengono osservati nella determinazione dell’entità di tale assegno sono molteplici. Vengono valutate le esigenze del minore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e chiaramente le disponibilità economiche della madre e del padre.

Il reddito dei genitori è dunque un fattore molto rilevante nel calcolo dell’assegno. Tuttavia, molto spesso le dichiarazioni reddituali delle parti non coincidono con la loro situazione patrimoniale di fatto e dunque può accadere che un genitore abbia uno stile di vita più agiato rispetto a quanto dichiarato.

In tal caso la controparte potrà richiedere al Giudice di procedere con un accertamento più approfondito sui redditi dell’ex compagno, servendosi dell’ausilio della Polizia Tributaria.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24460 del 10.09.2021, ha inoltre sancito il principio per cui “il solo riferimento alle rispettive entrate reddituali degli ex coniugi non è sufficiente per decidere sul fronte del contributo da fornire per il mantenimento dei figli. La valutazione in ambito economico deve essere più ampia, tenendo conto delle complessive situazioni patrimoniali di moglie e marito”. 

Ha stabilito inoltre che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Il calcolo dell’assegno nel suo ammontare deve dunque essere determinato sulla scorta del tenore di vita effettivo dei genitori, risultante dalla comparazione tra le situazioni economiche di entrambi, globalmente considerate.

Chiaramente, l’onere della prova graverà sul coniuge che, richiedendo l’assegno di mantenimento, sostenga che il tenore di vita effettivo dell’altro sia superiore rispetto a quanto dichiarato.

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