Separazione consensuale

La separazione può essere consensuale quando i coniugi sono d’accordo sulla decisione di separarsi e sulle condizioni che regoleranno i loro rapporti patrimoniali (divisione dei beni, eventuale mantenimento del coniuge economicamente più debole) e nei confronti dei figli (affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento).
Il procedimento di separazione consensuale inizia con il deposito di un ricorso congiunto nella cancelleria del Tribunale. Nonostante la riforma del 2006, presso il Tribunale di Bergamo – ad oggi – risulta possibile presentare il ricorso senza l’assistenza di un legale. Tuttavia occorre prestare particolare attenzione alle condizioni scelte dai coniugi, difatti il Tribunale ne controllerà la congruità con la situazione di fatto, soprattutto nell’interesse di eventuali figli minori.
A seguito del deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa innanzi a sè un udienza alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente, eventualmente assistiti da un Avvocato.
Innanzi al Tribunale di Bergamo, ultimamente, le udienze vengono fissate indicativamente entro un mese dal ricorso.
In sede d’udienza il Presidente del Tribunale esperirà un tentativo di conciliazione, ma se i coniugi ribadiranno la loro volontà di separarsi, procederà alla verifica delle condizioni. Se le condizioni saranno equilibrate, il Presidente omologherà la separazione personale dei coniugi.
Ad oggi, per richiedere il divorzio devono trascorrere tre anni dal giorno dell’udienza innanzi al Presidente.
Durante tale periodo i coniugi potranno vivere separati nel reciproco rispetto alle condizioni omologate dal Tribunale.
Tali condizioni potranno essere modificate in sede di divorzio o anche prima, con un nuovo ricorso al Tribunale, qualora siano cambiate le situazioni di fatto rispetto al momento in cui le condizioni venivano stabilite.
Ciò può portare, per esempio, ad un aumento od una diminuzione del mantenimento a fronte delle mutate condizioni economiche dei coniugi.

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