ISEE e Contributo Comunale per il Ricovero in RSA: Cosa Sapere

Il ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) comporta spesso costi elevati, soprattutto per la quota alberghiera che copre i servizi di vitto, alloggio e assistenza quotidiana. Per aiutare le famiglie a sostenere queste spese, i Comuni possono offrire contributi economici in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in particolare l’ISEE sociosanitario. Vediamo nel dettaglio cos’è e come si calcola questo indicatore e quali sono i criteri per beneficiare del contributo comunale.

1. Cos’è l’ISEE e Quali Tipi di ISEE Esistono

L’ISEE è un indicatore che misura la condizione economica di una famiglia per determinare l’accesso a prestazioni sociali agevolate. Il calcolo dell’ISEE tiene conto del reddito, del patrimonio immobiliare e mobiliare e della composizione del nucleo familiare. Esistono diversi tipi di ISEE per situazioni specifiche, ma per il contributo comunale nelle RSA è fondamentale l’ISEE sociosanitario o, in alcuni casi particolari, l’ISEE residenziale.

ISEE Ordinario: Usato per la maggior parte delle prestazioni agevolate.

ISEE Sociosanitario: Destinato a persone non autosufficienti o con disabilità per accedere a servizi di assistenza domiciliare o residenziale, come le RSA.

ISEE Residenziale: Necessario per le prestazioni residenziali di lungo periodo, soprattutto per chi è privo di legami familiari diretti o richiede un’assistenza continuativa.

2. L’ISEE Sociosanitario per il Contributo Comunale in RSA

L’ISEE sociosanitario è specifico per coloro che richiedono prestazioni di assistenza e ricovero a lungo termine. Questo tipo di ISEE include nel calcolo alcuni membri della famiglia allargata e consente, inoltre, di escludere dal nucleo familiare i figli non conviventi del richiedente. In questo modo, viene presa in considerazione solo la reale condizione economica dell’assistito, senza coinvolgere il patrimonio dei familiari che non contribuiscono direttamente alla sua assistenza.

Per ottenere il contributo comunale, il richiedente deve compilare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che sarà utilizzata per il calcolo dell’ISEE sociosanitario. Una volta determinato l’indicatore, il Comune valuta l’idoneità del richiedente al contributo per coprire parzialmente o integralmente la quota alberghiera in RSA.

3. Il Ruolo del Comune e il Contributo Economico

Il contributo comunale è erogato in base all’ISEE sociosanitario e può coprire in parte o del tutto la quota alberghiera, a seconda delle condizioni economiche e del regolamento comunale. Se l’ISEE dell’assistito è basso, il Comune può intervenire direttamente nella copertura della spesa. In situazioni di particolare indigenza, il contributo può arrivare a coprire la totalità della quota alberghiera, alleviando la famiglia dal peso economico.

I Comuni stabiliscono delle soglie ISEE per definire l’ammontare del contributo, che varia a seconda delle disponibilità locali e delle normative regionali. Alcuni Comuni possono richiedere una compartecipazione ridotta al pagamento della retta, mentre altri potrebbero offrire coperture più ampie.

4. Quando i Familiari Non Sono Obbligati a Contribuire

La legge italiana e alcune recenti sentenze specificano che i familiari fino al quarto grado non sono obbligati a coprire le spese della quota alberghiera in RSA per parenti ultrasessantacinquenni o disabili non autosufficienti. Se la persona assistita non ha mezzi sufficienti, l’onere della spesa ricade sul Comune e non sui familiari. Solo nel caso in cui i familiari decidano di sottoscrivere volontariamente una promessa di pagamento, assumono un obbligo contrattuale.

Conclusione

Il sistema ISEE sociosanitario offre un criterio equo per sostenere le spese di assistenza in RSA, adattandosi alla condizione economica dell’assistito. Con il supporto del Comune, le famiglie possono ottenere un contributo significativo per alleggerire il carico economico, garantendo così un accesso più giusto e inclusivo ai servizi di assistenza per le persone più vulnerabili.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *