L’accettazione dell’eredità, come noto, può essere espressa o tacita.
Ai sensi dell’art. 476 c.c., l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
Tra questi atti, la giurisprudenza costante ricomprende anche la voltura catastale.
A tal proposito, la corte di Cassazione, con una recente Sentenza (n. 11478/2021), ha riaffermato il principio secondo il quale l’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma anche civile, come la voltura catastale.
Quest’ultima, infatti, rileva dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale, o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Nello stesso senso si era espressa la Corte già con la sentenza n. 1438/2020, sottolineando che tale atto presuppone senza dubbio la volontà di voler accettare l’eredità, soddisfando anche il secondo requisito posto dalla legge: tale atto non potrebbe infatti essere compiuto dal chiamato all’eredità se non in qualità di erede.
Gli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono chiaramente solo in favore di chi vi provveda e non anche degli altri chiamati.
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