La Corte di Cassazione con una recente ordinanza (n. 27372/2021) ha statuito che la causale “prestito” contenuta in un bonifico bancario costituisce valida prova di un finanziamento intercorso tra le parti, se non emerge un altro motivo a giustificazione del movimento di denaro avvenuto sul conto corrente.
Di conseguenza, se chi ha ricevuto le somme di denaro non riesce a provare che vi è una diversa ragione alla base del versamento di denaro, la causale “prestito” sarà sufficiente a legittimare la richiesta di restituzione di tali somme.
Dunque:
- colui che ha eseguito il prestito sarà tenuto a provare dapprima l’avvenuta consegna delle somme all’altro soggetto o il conseguimento da parte di quest’ultimo della disponibilità delle somme. Questo requisito può ritenersi soddisfatto anche dando prova dell’accreditamento in conto corrente della somma mutuata (Cass. n. 2483/2001, nello stesso senso Cass. n. 14/2011).
- Inoltre, potendo la somma essere stata consegnata per varie causali, l’attore avrà anche l’onere di provare il titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione. A tal fine potrà essere fatta valere proprio la causale “prestito” quale prova del contratto di mutuo di somme.
- sarà invece onere della controparte, ossia di chi ha ricevuto le somme, dimostrare che vi è una diversa causa sottesa al versamento di denaro ricevuto. In mancanza, le somme dovranno essere restituite.
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