Vaccino anti covid: chi decide per il minore in caso di disaccordo tra i genitori?

Come è noto la facoltà di sottoporsi alla vaccinazione anti covid è stata ultimamente estesa anche ai minori di 18 anni.

La scelta inerente alla vaccinazione rientra tra le decisioni che riguardano la salute e i trattamenti sanitari del minore, per tale ragione, per procedere in tal senso, è richiesto sia il consenso della madre, sia quello del padre. Tuttavia, non è raro riscontrare situazioni familiari di disaccordo tra i genitori (separati/divorziati e non) sull’opportunità di far vaccinare i propri figli.

Chi è dunque a decidere se il minore possa o meno ricevere il vaccino?

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, l’art. 316 bis del Codice Civile prevede la possibilità per ciascuno dei genitori di ricorrere al Giudice, chiedendo una pronuncia nell’interesse del minore.

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale e dunque anche in ordine all’educazione, istruzione o salute dei figli, l’art. 709 ter c.p.c. prevede che sia competente a decidere il Tribunale del luogo di residenza del minore.

Questo principio è da ritenersi applicabile alle coppie sposate, ma anche separate o divorziate con affido condiviso del figlio, anche se con collocamento prevalente presso uno dei genitori.

In questi casi, infatti, parimenti la madre ed il padre hanno il diritto ed il dovere di decidere per il bene del figlio. In caso di disaccordo si rende quindi necessario rivolgersi ad un Giudice che valuti quale tra le due posizioni sia maggiormente in linea con l’interesse del minore.

Diversamente, nel caso di coppie separate o divorziate in cui un solo genitore abbia l’affido esclusivo del figlio, sarà quest’ultimo a poter decidere per l’interesse del minore.

L’altro genitore avrà comunque diritto di rivolgersi ad un Giudice qualora ritenga non confacenti agli interessi del minore le scelte adottate.

Il minore, se ritenuto capace di discernimento e se di età prossima al compimento dei 18 anni, potrà essere interpellato dal Giudice al fine di esprimere la propria volontà o meno di sottoporsi alla vaccinazione. Tuttavia, la volontà del minore non può prevalere su quella del padre e della madre; ragione per cui la decisione finale deve essere, in caso di disaccordo, devoluta ad un Giudice, che valuti globalmente gli interessi in gioco.

Sulla questione si è poi espresso il Tribunale di Monza, in data 22 luglio 2021, richiamando la norma di cui sopra e precisando che “in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel trattamento sanitario risulta efficace, il giudice può “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino”.

L’orientamento del Tribunale di Monza, condiviso anche da numerosi altri Tribunali italiani, è dunque concorde nel ritenere che in presenza di approvazione dei vaccini da parte di autorità nazionali e internazionali, si possa ritenere che questi abbiano una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia sia i singoli che la collettività.

Diversamente, l’assenza di copertura vaccinale comporterebbe un maggior rischio per i singoli, compresi i minori, di contrarre la malattia, con ripercussioni negative sull’intera comunità.

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