Il creditore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione se il debitore paga la somma precettata dopo la richiesta di pignoramento?

Sovente accade che il debitore paghi le somme precettate alla scadenza del termine indicato in atto di precetto, e che il creditore, nel frattempo, abbia provveduto ad avviare la successiva fase esecutiva. In tali casi, il creditore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pignoramento?

Si è espressa in punto la Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 9877/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, rispondendo affermativamente al quesito.

Più specificatamente, la Corte ha statuito che “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall’inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese (e, dunque, non precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in relazione al medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.)”.

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