Il risarcimento del danno da “privazione della figura genitoriale”

Accanto alle misure tipiche contemplate dalle norme in materia di diritto di famiglia (sanzione amministrativa pecuniaria, il risarcimento ex art. 709 ter C.p.c., la perdita dell’affido condiviso, ecc…) si scorge un ulteriore strumento risarcitorio del cd. danno da privazione della figura genitoriale, di natura non patrimoniale e da liquidarsi in via equitativa dal giudice.

La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, Ord. 14382/2019) ha cristallizzato la condanna di un genitore (nel caso di specie il padre) assente dalla vita della figlia per ben quarant’anni al risarcimento di un importo pari ad euro 67 mila euro.

Il collegio ha precisato che l’indennizzo non era giustificato dal negato aiuto economico, ma piuttosto per il fatto di aver minato la serenità della ragazza, procurandole difficoltà tali da indurla a interrompere gli studi universitari.

Orientamenti di medesima portata interpretativa sono stati elaborati da recenti sentenze di merito (cfr. Tribunale di Roma 954/2017; Corte d’appello di Bologna 697/2019; Tribunale di Matera 1370/2017 Tribunale di Taranto 900/2017).

In buona sostanza il genitore c.d. “fantasma” o, poco o per nulla presente nella vita della prole rischia di dover pagare i danni non patrimoniali. Disinteressarsi dei figli non costituisce, dunque, solo una grave violazione dei doveri genitoriali e degli obblighi di assistenza che la Costituzione (artt. 2 e 30) e le norme internazionali fissano in capo a padre e madre, ma andando a incidere sui cd. diritti fondamentali, integra anche un illecito civile che apre le porte ad una autonoma azione risarcitoria in base all’art. 2059 del Codice civile.

La linea dura necessaria, considerate le ferite insanabili che l’incuria di un genitore può provocare nel minore trascurato o mai riconosciuto senza che rilevi il fatto che il genitore lo abbia sostenuto economicamente o meno: infatti i doveri genitoriali non si risolvono nel semplice mantenimento ma includono doveri molto più ampi, primo fra tutti quello di rappresentare per la prole un solido punto di riferimento.     

Venendo al calcolo del risarcimento, in quanto di natura non patrimoniale, deve essere liquidato in via equitativa second le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e conteggiato in rapporto al protrarsi del disagio procurato al minore. Si potrebbe quindi prendere quale riferimento il periodo che va dalla nascita alla sentenza di condanna del genitore assente o all’evento morte di quest’ultimo (in questo caso a rifondere la somma stabilita saranno gli eredi dello scomparso).

Viene insomma ribadito il principio per cui la nascita di un figlio è sempre fonte di responsabilità per entrambi i genitori ed ancora, anche a seguito di separazione, il genitore non convivente con il figlio non può ritenersi esonerato dall’occuparsene.          

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