Il Codice civile stabilisce le forme per procedere alla liquidazione dell'asse ereditario.
La modalità più semplice consiste nella liquidazione individuale previsa dall'art. 495 c.c.
- Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'articolo 484 [trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario nei registri immobiliari] o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.
- Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.
- Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
- che sia trascorso un mese dall'adempimento delle formalità di pubblicità dell'accettazione beneficiata e dell'inventario di cui all'art. 484;
- la mancanza di una opposizione ai pagamenti individuali effettuata dai creditori;
- la scelta dell'erede di non utilizzare procedure differenti.
- Qualora entro il termine indicato nell'articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
- A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
- L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
- accertamento del passivo;
- liquidazione dell'attivo;
- formazione dello stato di graduazione;
- controllo da parte degli interessati;
- pagamento dei debiti ereditari.

