Società di mero godimento di beni

In ambito societario, la Giurisprudenza è discorde sul considerare l’oggetto sociale del mero godimento dei beni alla stregua di attività economica, e quindi finalizzata alla produzione di utili, ovvero di mera conservazione del bene comune.

Recentemente, tuttavia, con provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese di Roma dell’8 novembre 2016, l’attività di gestione dei beni, anche ove svolta con modalità e caratteristiche non commerciali, è stata considerata tra quelle esercitabili in forma societaria.

Difatti, ai sensi dell’art. 2247 c.c., “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili“. Ciò implica che l’attività esercitata in forma societaria debba avere natura economica e non necessariamente commerciale.

Quindi, “la società che svolge mera attività di gestione di immobili pone in essere un’attività economica diretta a ricavare maggiori utili da una più razionale gestione dei beni comuni, mediante la creazione di un’apposita organizzazione, per la quale è utilizzabile la forma societaria della società semplice, trattandosi di attività diversa da quella commerciale“.

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