Abitabilità e compravendita immobiliare

L’obbligo di consegnare il certificato di abitabilità grava ex lege sul venditore, in base all’art. 1477 c.c.

La mancata consegna di tale certificato costituisce inadempimento, la cui gravità va valutata in concreto per verificare la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto o un risarcimento del danno.

La consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sè condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto” (Cass. 16216/08, Cass. 23157/13)

Pertanto, la mancata consegna del certificato di abitabilità implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile, configurabile anche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo al riguardo irrilevante la concreta utilizzazione ad uso abitativo da parte dei precedenti proprietari” (cfr. Cass. n. 9253/06)

In tal senso la recente sentenza n. 2438-16 della Corte di Cassazione.

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