Revisione dell’assegno divorzile per pensionamento

La c.d. Legge divorzile consente la revisione, in camera di consiglio, delle disposizioni relative ai contributi a favore dei coniugi (e della prole) contenute nella sentenza di divorzio.

Quanto alla competenza per territorio, è prevista la competenza anche del giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione.
Nel senso che la domanda di revisione dell’assegno può proporsi innanzi al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, nonché del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, ma non dove è sorta (v. T. Firenze, 3.5.2006).

In camera di consiglio, secondo le regole di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. Il provvedimento emanato ai sensi dell’art. 9, 1° co., ha forma di decreto motivato, reclamabile in Corte d’Appello entro 10 giorni.

A proposito dello svolgimento dell’attività istruttoria, nessuna specifica disposizione è dettata nell’art. 9, 1° co.

Sono ritenuti applicabili al giudizio di revisione l’art. 5, 9° co. (circa l’obbligo dei coniugi di presentare la dichiarazione personale dei redditi e la possibilità del giudice di disporre indagini sui redditi, patrimoni e tenore di vita dei coniugi, valendosi della polizia tributaria) e l’art. 6, 9° co. (che consente al giudice nell’emanazione del provvedimento relativo all’affidamento ed al contributo per il mantenimento della prole sia di discostarsi dalle richieste delle parti, sia di assumere prove d’ufficio) (C. civ., Sez. I, 21.6.2000, n. 8417; C. civ., Sez. I, 3.7.1996, n. 6087).

Si ritiene che l’utilizzo dei poteri istruttori d’ufficio rientri nella discrezionalità del giudice, il quale dovrà verificare se le risultanze istruttorie presenti (applicando anche il principio di acquisizione processuale) siano sufficienti a valutare la situazione patrimoniale delle parti (C. civ., Sez. I, 21.5.2002, n. 7435).

Solo in caso negativo vi è obbligo di disporre accertamenti d’ufficio, avvalendocisi anche della polizia tributaria (C. civ., Sez. I, 21.6.2000, n. 8417).

Rimane vigente, nel giudizio di revisione, il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., nonostante la sussistenza di incisivi di poteri istruttori d’ufficio.

Presupposto per la modifica del primo provvedimento è il sopravvenire di giustificati motivi dopo la sentenza di divorzio.

Ai fini della modifica dell’assegno a favore di un coniuge risulta esclusa una nuova determinazione di esso ai sensi dell’art. 5, dovendosi invece valutare le variazioni patrimoniali nel frattempo verificatesi (C. civ., Sez. I, 6.10.2011, n. 20507; C. civ., Sez. I, 26.11.1998, n. 12010); la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno può essere presa in considerazione solo dopo l’accertamento delle nuove circostanze (C. civ., Sez. I, 24.9.2002, n. 13863).

Si è affermato che non è sufficiente il semplice incremento o decremento patrimoniale, essendo invece comunque necessario effettuare una valutazione comparativa della situazione economica dei coniugi, dovendosi tramite l’assegno mantenere a favore del titolare il tenore di vita garantito dall’art. 5 (C. civ., Sez. I, 23.8.2006, n. 18367; C. civ., Sez. I, 27.9.2002, n. 14004; C. civ., Sez. I, 28.1.2000, n. 958; C. civ., Sez. I, 29.8.1998, n. 8654).

In tema di revisione dell’assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da occupazione lavorativa dell’obbligato (per il collocamento in pensione), è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno, ai sensi dell’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio già determinato al momento della pronuncia di divorzio” (Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2011, n. 8754).

L’istanza di modifica / revoca è presentabile sulla scorta del pensionamento e, quindi, della riduzione della capacità reddituale. È indispensabile, comunque una preventiva valutazione comparativa delle capacità reddituali e patrimoniali degli ex coniugi sia al momento del divorzio che al momento della richiesta di revisione dei provvedimenti.

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