Espropriazione di beni e donazione

Il D.L. 83 del 27 giugno 2015, ha introdotto nel Codice civile, l’art. 2929 bis, che prevede, al primo comma, che “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa“.

L’intento della norma in esame è quello di rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da un atto del suo debitore, su beni immobili o mobili registrati, dopo il sorgere del credito.

Viene infatti offerta al creditore la possibilità di procedere direttamente ad esecuzione forzata, senza necessità di ottenere, tramite un’azione revocatoria, la declaratoria di inefficacia dell’atto pregiudizievole.

Poniamo in seguente esempio: un debitore, proprietario unicamente di un immobile, lo dona ad un terzo, per evitare di vederselo pignorato dal proprio creditore. Prima dell’introduzione della norma in esame, il creditore avrebbe dovuto esperire un’azione revocatoria perché venisse dichiarata l’inefficacia della donazione. Oggi, il creditore, se munito di titolo esecutivo, può agire direttamente pignorando il bene donato al terzo.

Tale innovazione legislativa da un lato pone ulteriori problemi in ordine alla effettiva efficacia dell’atto di donazione e dell’atto a titolo gratuito in genere, dall’altro vorrebbe tendere a consentire una più rapida tutela al creditore “frodato“.

In primo luogo è possibile evidenziare una sorta di inversione dell’onere della prova.
Mentre prima il creditore doveva dimostrare, in sede di revocatoria, il danno patito e quindi ottenere la conseguenziale declaratoria di inefficacia relativa dell’atto posto in essere, ora, invece, il creditore può direttamente agire in esecuzione, alla sola condizione di disporre di un titolo esecutivo, senza dover dimostrare il danno patito, e alla ulteriore condizione di trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla trascrizione dell’atto lesivo.

Ad una seconda analisi, emerge la rilevante portata della norma.
Appare evidente che l’azione possa essere esperita sicuramente nei confronti del beneficiario dell’atto lesivo (terzo che riceve in donazione); inoltre, nulla impedisce che, qualora il donatario avesse nel frattempo alienato il bene a terzi, il creditore possa agire, anche nei confronti degli ulteriori terzi che ricevevano il bene dall’originario donatario).

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