Canoni di locazione non pagati e imposte

Nel caso in cui il conduttore di un immobile non adempia all’obbligo contrattuale di corrispondere il canone di locazione al locatore, quest’ultimo è tenuto comunque a dichiarare il reddito che sarebbe derivato dal contratto di locazione ai fini Irpef.

Infatti, il reddito del locatore, in riferimento al canone, non è tassabile ai fini Irpef solamente per il periodo successivo alla convalida di sfratto per morosità.

L’art. 26 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86, modificato dalla Legge 431/98), statuisce che “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quando stabilito dall’art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

Tale assunto è stato fatto proprio dalla Corte di Cassazione Civile, nella sentenza n. 15171 del 2009.

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