Se due coniugi vivono nella casa concessa in comodato dai genitori di uno dei due e l’altro coniuge sostiene notevoli spese per la sistemazione ed il miglioramento dell’immobile, a seguito della separazione, può tale coniuge esigere, per le spese sostenute, un rimborso dai genitori dell’altro coniuge?
Nel caso in esame, il contratto che viene in rilievo è quello del comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile.
Il comodato è un contratto con il quale una parte, detta comodante, consegna un bene mobile od immobile ad una altra parte, detta comodatario, affinchè questa se ne serva per un tempo stabilito ovvero per un fine determinato.
Al temine del tempo stabilito o dell’uso concordato, il comodatario ha l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto.
Si tratta di contratto reale, il quale si perfeziona con la consegna del bene; nel caso in cui il bene in questione si trovi già nella materiale disponibilità del comodatario, si ha una ficta traditio, ossia una finta consegna, mutando in tale caso solo il titolo in base al quale il comodatario detiene il bene.
Il comodato è inoltre un contratto essenzialmente gratuito: ciò significa che, salvo patto contrario, non è previsto alcun canone a carico del comodatario.
Tuttavia, il comodatario non andrà esente da qualsiasi spesa.
In base all’art. 1808 comma II c.c., infatti, qualora il comodatario sopporti delle spese inerenti al bene oggetto di comodato, avrà diritto di essere rimborsato dal comodante solo nel caso in cui tali spese siano necessarie ed urgenti ai fini della conservazione di questo.
Il diritto al rimborso non sorge, invece, nel caso di spese sostenute per il godimento del bene stesso.
Il discrimine tra spese effettuate dal comodatario rimborsabili dal comodante e spese non rimborsabili, è dato dal carattere di necessarietà ed urgenza delle stesse, in relazione alla conservazione del bene.
Sono da considerarsi spese necessarie ed urgenti per la conservazione, quelle relative a lavori effettuati in funzione della tutela e della salvaguardia dell’integrità e della stabilità del bene, e quelle dovute dunque ad evitare il perimento del bene stesso e la causazione di danni a terzi.
Le spese di manutenzione di un immobile non rientrano in tale categoria, essendo invece spese ritenute necessarie dal comodatario per servirsi del bene, e quindi funzionali ad un migliore uso e godimento di esso.
Essendo spese relative a lavori effettuati nell’interesse del comodatario, non necessarie per la conservazione del bene, tale soggetto può liberamente scegliere se effettuarle o meno. Qualora si risolva in senso positivo, dovrà però sopportarne interamente i costi, senza poter avanzare alcuna richiesta di rimborso al comodante.
Quindi, anche nel caso in cui, a seguito della separazione dei coniugi, l’immobile dato in comodato venga restituito al comodante, questi non sarà tenuto al rimborso delle spese di sistemazione effettuate dal comodatario, non essendo queste necessarie alla conservazione del bene.
Tali conclusioni sono avvalorate dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1216/12, che recita:
“L’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, il contratto di comodato, di guisa che permane l’applicazione della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie nè urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale (v. Cass. n. 2407/98). Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (così, Cass. n. 15543/02).
L’art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l’eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.“.
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