In una recente pronuncia, la Corte Cassazione penale ha statuito un principio innovativo e di portata significativa, nell’ambito degli obblighi di assistenza familiare.
Con la sentenza n. 33378 del 13.08.2013, la Corte ha stabilito che lo stato di disoccupazione formale non esime il genitore dal provvedere al mantenimento dei propri figli.
In particolare, è stato stabilito che per evitare di incorrere nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (previsto e punito dall’art. 570 c.p.), non è sufficiente che il genitore obbligato esibisca la documentazione dalla quale risulti il suo stato formale di disoccupato.
Qualora la situazione di disoccupazione duri da diverso tempo, è necessario che il genitore adduca una inabilità lavorativa, dimostri una incapacità oggettiva ad adempiere, ovvero dia prova di trovarsi non per sua colpa in una situazione di assoluta indisponibilità di entrate sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita, e al tempo stesso fornisca elementi sulla sua capacità di sopravvivenza in tale lungo periodo.
Inoltre viene ribadito un concetto già espresso in altre occasioni: non vale ad escludere il reato la circostanza che al mantenimento del minore provveda l’altro genitore (anche con l’aiuto di altri parenti), in quanto lo stato di bisogno del minore è oggettivo e presunto, stante la sua assoluta incapacità a produrre reddito.
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