Pignoramento mobiliare

L’esecuzione mobiliare presso il debitore, ossia il pignoramento dei beni mobili di questi, è regolata dagli artt. 513 e seguenti del codice di procedura civile.

Una volta ottenuto un titolo esecutivo, da individuarsi in base alle indicazione dell’art. 474 c.p.c., il creditore può chiedere il pignoramento dei beni del debitore, al fine di vedere soddisfatto il proprio credito.

L’Ufficiale Giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può cercare i beni da pignorare nella casa del debitore, in altri luoghi appartenenti ad esso, o sulla persona del debitore stesso.

Il pignoramento non può essere eseguito prima delle ore 7 o dopo le ore 21, né nei giorni festivi, salva autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Tuttavia, vi sono dei beni cosiddetti impignorabili, quali:

  • le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
  • l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;
  • i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Il pignoramento deve essere effettuato sui beni che, secondo l’ufficiale giudiziario, sono di più facile e pronta liquidazione, con preferemza per il denaro ed i titoli di credito.

Delle operazioni compiute l’ufficiale giudiziario redige un verbale, nel quale da atto dei beni pignorati e del loro stato, indicandone il valore approssimativo. Inoltre, nel verbale deve dare atto dell’intimazione rivolta al debitore di non sottrarre i beni pignorati.

Entro 24 ore dal compimento del pignoramento, l’ufficiale giudiziario deposita in Cancelleria il verbale di pignoramento, unitamente al titolo esecutivo ed all’atto di precetto.

Dieci giorni dopo il pignoramento, il creditore può presentare un’istanza al Giudice, con la quale chiede che i beni pignorati vengano venduti, o le somme pignorate vengano assegnate. A seguito di tale istanza, il Giudice può disporre l’assegnazione delle somme o la vendita dei beni, anche tramite asta.

Il ricavato della vendita verrà distribuito tra tutti i creditori intervenuti.

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