L’esecuzione mobiliare presso il debitore, ossia il pignoramento dei beni mobili di questi, è regolata dagli artt. 513 e seguenti del codice di procedura civile.
Una volta ottenuto un titolo esecutivo, da individuarsi in base alle indicazione dell’art. 474 c.p.c., il creditore può chiedere il pignoramento dei beni del debitore, al fine di vedere soddisfatto il proprio credito.
L’Ufficiale Giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può cercare i beni da pignorare nella casa del debitore, in altri luoghi appartenenti ad esso, o sulla persona del debitore stesso.
Il pignoramento non può essere eseguito prima delle ore 7 o dopo le ore 21, né nei giorni festivi, salva autorizzazione del Presidente del Tribunale.
Tuttavia, vi sono dei beni cosiddetti impignorabili, quali:
- le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;
- i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

