L’azione esecutiva è un particolare tipo di azione processuale, che si utilizza per ottenere, nella forma dell’esecuzione forzata, la tutela di un proprio diritto.
Presupposto indefettibile per poter ottenere l’esecuzione forzata a proprio favore, è la presenza di un titolo esecutivo relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile; si può dire quindi che il titolo esecutivo sia la fonte immediata e diretta dell’azione esecutiva del creditore, della responsabilità del debitore e del potere dell’organo esecutivo di procedere all’esecuzione.
In base all’art. 474 c.p.c., sono titoli esecutivi:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

