L’azione esecutiva

L’azione esecutiva è un particolare tipo di azione processuale, che si utilizza per ottenere, nella forma dell’esecuzione forzata, la tutela di un proprio diritto.

Presupposto indefettibile per poter ottenere l’esecuzione forzata a proprio favore, è la presenza di un titolo esecutivo relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile; si può dire quindi che il titolo esecutivo sia la fonte immediata e diretta dell’azione esecutiva del creditore, della responsabilità del debitore e del potere dell’organo esecutivo di procedere all’esecuzione.

In base all’art. 474 c.p.c., sono titoli esecutivi:

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari, nonchè gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per poter essere considerati titoli esecutivi devono essere muniti della “formula esecutiva”.

Nell’ordinamento italiano, esistono due tipologie di azioni esecutive: l’espropriazione e l’esecuzione diretta o in forma specifica.

L’espropriazione può aversi quando il credito consiste in una somma di denaro; in tali ipotesi, come stabilisce l’art. 2910 c.c., il creditore può far espropriare i beni del debitore per vedere soddisfatto il proprio credito. Se la somma di denaro non è presente in forma liquida nel patrimonio del debitore, può essere ottenuta dalla vendita dei suoi beni; è inoltre possibile che il credito venga soddisfatto mediante l’assegnazione al creditore di beni del debitore, il cui valore raggiunga quello del debito.

L’esecuzione diretta o in forma specifica comprende l’esecuzione per consegna o rilascio e l’esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare.

L’esecuzione per consegna o rilascio ha luogo qualora il debitore non abba adempiuto all’obbligo di consegnare o rilasciare una cosa determinata. Tramite tale azione, il creditore entra nel possesso della cosa dovuta (art. 2930 c.c).

L’esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare può essere intrapresa quando il debitore non abbia adempiuto ad un obbligo impostogli; tramite essa, al debitore viene imposto di distruggere quanto fatto in violazione dell’obbligo di non fare, o di compiere quanto non effettuato in violazione dell’obbligo di fare. In tale ultima procedura esecutiva, il ruolo del Giudice dell’Esecuzione è anche quello di determinare le modalità dell’esecuzione.

Commenti

2 risposte a “L’azione esecutiva”

  1. Avatar lolita

    SALVE SE I SUPPELLETTILI,POSSONO AVERE UN VALORE DI € 2500,00 CONTRO UN DEBITO DI € 80000,00,C’E’ LA POSSIBILITA’ CHE VENGANO PIGNORATI LO STESSO? PARLO DI MOBILI DI PRIMA NECESSITA’…..
    GRAZIE.

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      L’art. 514 c.p.c. prevede che non si possano pignorare:

      1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto ;
      2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
      3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
      4) […]
      5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
      6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

      In linea generale, tutti gli altri beni possono essere pignorati (con alcune eccezioni relative all’esercizio di un’attività professionale o d’impresa).

      All’atto pratico se il credito ammonta ad € 80.000, difficilmente per il creditore sarà conveniente eseguire un pignoramento mobiliare se non ha l’aspettativa di poter individuare beni di particolare pregio o valore.

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