L’azione esecutiva è un particolare tipo di azione processuale, che si utilizza per ottenere, nella forma dell’esecuzione forzata, la tutela di un proprio diritto.
Presupposto indefettibile per poter ottenere l’esecuzione forzata a proprio favore, è la presenza di un titolo esecutivo relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile; si può dire quindi che il titolo esecutivo sia la fonte immediata e diretta dell’azione esecutiva del creditore, della responsabilità del debitore e del potere dell’organo esecutivo di procedere all’esecuzione.
In base all’art. 474 c.p.c., sono titoli esecutivi:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari, nonchè gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per poter essere considerati titoli esecutivi devono essere muniti della “formula esecutiva”.
Nell’ordinamento italiano, esistono due tipologie di azioni esecutive: l’espropriazione e l’esecuzione diretta o in forma specifica.
L’espropriazione può aversi quando il credito consiste in una somma di denaro; in tali ipotesi, come stabilisce l’art. 2910 c.c., il creditore può far espropriare i beni del debitore per vedere soddisfatto il proprio credito. Se la somma di denaro non è presente in forma liquida nel patrimonio del debitore, può essere ottenuta dalla vendita dei suoi beni; è inoltre possibile che il credito venga soddisfatto mediante l’assegnazione al creditore di beni del debitore, il cui valore raggiunga quello del debito.
L’esecuzione diretta o in forma specifica comprende l’esecuzione per consegna o rilascio e l’esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare.
L’esecuzione per consegna o rilascio ha luogo qualora il debitore non abba adempiuto all’obbligo di consegnare o rilasciare una cosa determinata. Tramite tale azione, il creditore entra nel possesso della cosa dovuta (art. 2930 c.c).
L’esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare può essere intrapresa quando il debitore non abbia adempiuto ad un obbligo impostogli; tramite essa, al debitore viene imposto di distruggere quanto fatto in violazione dell’obbligo di non fare, o di compiere quanto non effettuato in violazione dell’obbligo di fare. In tale ultima procedura esecutiva, il ruolo del Giudice dell’Esecuzione è anche quello di determinare le modalità dell’esecuzione.
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