Separazione e divorzio – Novità

Il Senato, in sede di conversione del D.L. 132/14, ha approvato una serie di emendamenti che riguardano le possibilità a disposizione di chi intende separarsi.

Attualmente, il testo emendato è stato assegnato alla Camera per l’esame.

Le modifiche introdotte dal Senato, nel procedimento di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, sono le seguenti:

  1. ciascun coniuge deve essere assistito da almeno un Avvocato per parte;
  2. l’accordo deve essere sottoposto al Procuratore della Repubblica, il quale, ove non ravvisi irregolarità, rilascia il proprio nullaosta;
  3. è possibile ricorrere alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio anche in presenza di figli minori, ma è necessaria l’autorizzazione dell’accordo da parte del Procuratore della Repubblica.

In materia di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile:

  1. competente a ricevere l’accordo dei coniugi non è più genericamente l’ufficiale dello stato civile, bensì il Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile;
  2. è espressamente prevista la possibilità di farsi assistere da un Avvocato;
  3. è necessaria la comparizione delle parti innanzi all’ufficiale dello stato civile per la conferma dell’accordo.

Di seguito il testo degli articoli citati, come emendati dal Senato.
Si rammenta che ora il testo è allo studio della Camera.

Art. 6
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2.In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.

Art. 12
1. I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

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