Diritti successori dei cugini

Alcune precisazioni sulla successione di una persona i cui unici parenti superstiti siano cugini di pari grado, anche se figli di zii differenti.

L’eredità è il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento del decesso.

Le norme relative alla devoluzione dell’eredità sono stabilite dal Codice civile, agli artt. 456 e seguenti.

Nel caso il de cuius non abbia lasciato testamento, l’eredità si devolve, secondo quella che viene definita successione legittima, ai successibili determinati ex lege.

L’art. 565 c.c. individua i successibili nelle seguenti persone: il coniuge, i discendenti legittimi, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e, infine, lo stato.

I successivi artt. 566 e ss c.c. definiscono le regole di successione dei parenti, secondo quella che è una “scala” nella quale ciascuna categoria di successibili esclude la successiva (con l’eccezione dei genitori e degli ascendenti rispetto a fratelli e sorelle).

Di talché primi successibili sono il coniuge ed i figli; in assenza di questi succedono i genitori, poi gli altri ascendenti, di seguito fratelli e sorelle ed infine gli altri parenti.

I cugini, figli di fratelli del genitore, sono compresi nella categoria degli “altri parenti” che succedono qualora manchino tutte le categorie precedenti.

La norma che regola la successione degli altri parenti è l’art. 572 c.c.: “se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea”.

Analizzando quindi la norma si può constatare come, quando manchino i precedenti successibili, la successione si apra a favore del parente o dei parenti prossimi, ossia più vicini.

Da ciò deriva che, individuato il parente od i parenti più vicini nel grado di parentela, senza distinzione di linea (materna o paterna), a favore di costoro si apra la successione, con esclusione di altri parenti meno prossimi.

Relativamente alla misura in cui l’eredità viene devoluta, si evidenzia che, a differenza di quanto avviene per la successione concorrente di coniuge e figli o di genitori e fratelli od ancora dei fratelli unilaterali, la legge non stabilisce le quote di eredità degli “altri parenti”.

Pertanto, in difetto di particolare distinzione normativa, la successione non può che seguire le norme generali: i parenti prossimi saranno chiamati congiuntamente all’eredità.

Quando l’eredità è acquistata da più persone si forma, su tutti i beni ereditati, una comunione tra i coeredi.

Alla comunione ereditaria si applicano le regole generali stabilite in materia di comunione dagli artt. 1100 e ss c.c.

A titolo riepilogativo si riporta che le quote dei partecipanti alla comunione ereditaria sono eguali, ciascun partecipante può servirsi della res communis, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso; ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione della res, tutti hanno diritto di concorrere all’amministrazione dei beni in comunione.

Importante differenza con la comunione ordinaria è posta dall’art. 732 c.c., che prevede il diritto di prelazione dei coeredi allorquando uno di essi decida di alienare a terzi la propria quota.

Lo stato di comunione cessa con la divisione: tale atto sostituisce alla comunione la diversa situazione nella quale ciascuno degli ex partecipanti ottiene la titolarità esclusiva su una parte determinata della res communis.

Regola generale, tanto per la comunione ereditaria, quanto per ogni altra specie di comunione, è che ogni coerede possa sempre domandare la divisione, come risulta dall’art. 713 c.c., sia essa effettuata contrattualmente ovvero giudizialmente.

Alla luce di quanto sopra riportato, appare evidente che rientrando i cugini di pari grado (anche se di stirpi differenti) nella categoria dei successibili fra gli “altri parenti”, ed essendo tutti di medesimo grado (altrimenti i più vicini escluderebbero gli altri), gli stessi succedano al de cuius in qualità di coeredi, quindi con eguali diritti (o quote) sull’intera eredità.

Commenti

30 risposte a “Diritti successori dei cugini”

  1. Avatar renzo invernizzi
    renzo invernizzi

    una prima cugina di mia moglie ,ancora in vita,di 82 anni,ricoverata presso un istituto di verona,avente avvocato di sostegno, 3 anni fa ha fatto testamento lasciando eredi i soli 2 primi cugini(non ci sono altri parenti)i,mia moglie daparte di madre e un altro cugino da parte di padre.Quest’ultimo è morto un anno fa. Non mi è chiaro dall’articolo se ai 2 figli del cugino defunto spetti l’eredità.grazie

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egr. Renzo Invernizzi,

      i figli vengono chiamati alla successione in luogo dei genitori, per l’istituto della rappresentazione (art. 467 e ss c.c.), solo se il rappresentato (ossia la persona al posto della quale subentrano) è figlio o fratello/sorella del de cuius.

      I figli dei cugini non subentrano quindi nell’eredità.
      In caso di premorienza di uno degli eredi testamentari, in linea di massima, si verificherà l’accrescimento della quota degli altri chiamati.

      Preciso che, per una risposta specifica relativa al Suo caso, sarebbe necessario l’approfondimento delle circostanze di fatto da Lei riportate e l’esame del testamento.

      Se lo ritiene sono a disposizione per una consultazione (https://www.avvocatomatteobertocchi.it/servizi/prenotazione-incontro/).
      Cordialità.
      MB

      1. Avatar renzo invernizzi
        renzo invernizzi

        Caro Avv.,grazie x la sua risposta.Per una sua migliore conoscenza ,la prima cugina di mia moglie(da parte di madre) di 82 anni, avrebbe fatto il testamento nel 2013,mentre era ricoverata in ospedale a Verona,a seguito di una rissa stradale con intervento delle forze dell’ordine.Con se’ ,in borsa ,portava 5 libretti di risparmio unicredit ,di notevole valore. .Durante il ricovero,a seguito del suo comportamento ,le era stata diagnosticata una tendenza a mania di persecuzione ed i libretti ritirati presso la segreteria dell’ospedale.Il ltribunale di Verona nominava l’avvocato Elisabetta Vassanelli COME AVVOCATO DI SOSTEGNO.A seguito di una ulteriore caduta,con frattura dell’anca,lavvocato di sostegno ha provveduto ad un ulteriore ricovero in ospedale e poi alla permanenza,ormai definitiva,presso l’istituto per anziani di Verona.Nel 2014 siamo stati avvisati di quanto accaduto e da allora 2-3 volte al mese andiamo a trovarla,essendo ancora in vita.Lei stessa ci ha comunicato dell’esistenza del testamento,in cui lascia la casa a mia moglie e i libretti di risparmio al primo cugino(da parte di padre). di Benevento.Il testamento è in possesso dell’avvocato di sostegno. Anche il cugino di Benevento,deceduto + di un anno fa,era esattamente al corrente del testamento e del suo contenuto. I suoi 2 figli,a conoscenza del contenuto del testamento,ci hanno contattato per un incontro,e hanno comunicato a noi ma non alla cugina del padre della morte di quest’ultimo.Dalla sua risposta a loro non dovrebbe spettare l’eredità.Grazie anticipatamente.N:B:mia moglie ed il cugino di Benevento deceduto sono gli unici cugini,altri parenti non ci sono.renzo

  2. Avatar Carlo Barone
    Carlo Barone

    Salve, vorrei sapere, avendo una situazione uguale, dove vi sono molti eredi cugini di pari grado,i figli di altri cugini dello stesso grado, ma defunti, rientrano nella Successione? Grazie

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egr. Carlo Barone,

      i figli vengono chiamati alla successione in luogo dei genitori, per l’istituto della rappresentazione, solo se il rappresentato (ossia la persona al posto della quale subentrano) è figlio o fratello o sorella del de cuius (ossia il soggetto della cui eredità si tratta). Sono a disposizione per una consultazione sulla questione.
      Cordialità.
      MB

  3. Avatar Claudia

    Salve,
    Il de cuius non ha lasciato alcun testamento riguardo i suoi beni e si è aperta la successione a favore dei cugini. Volevo sapere come avviene la suddivisione. Io dispongo anche di procure di alcuni cugini, se ad un immobile è interessato anche un altro erede come si procede? avendo più “quote” ho più possibilità di scelta? Ogni erede deve acquistare un bene o l’eredità si divide in base a chi ha più “quote”?
    Grazie.

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Gent. Claudia,

      in caso di successione di eredi di pari grado, ciascuno riceve una uguale quota dell’intero asse ereditario. Per la divisione dei singoli immobili facenti parte dell’asse, è necessario un accordo. In difetto di tale accordo, ciascun coerede può richiedere la divisione giudiziale.
      Per maggiori informazioni, può visitare: https://avvocatomatteobertocchi.it/competenze/civile/divisione-delleredita
      Resto a disposizione per l’eventuale assistenza.
      Cordiali saluti.

      1. Avatar Claudia

        Dunque le procure in mio possesso possono essere intese come più quote in mio possesso?
        Grazie

  4. Avatar Carla

    Buongiorno,
    Causa decesso di primo cugino, abbiamo saputo indirettamente che l’ avvocato ha comunicato l’eredità solo gli zii materni e paterni in vita. Essendo mio padre non più in vita, zio di mio cugino defunto, è vero che noi figlie non abbiamo diritto all’eredita? E in caso affermativoncone dobbiamo agire?
    Grazie per un Sua risposta in merito

  5. Avatar Alessia

    La cugina di primo grado di mio padre ha 92 anni ed è in fin di vita, non è stata mai sposata di conseguenza non ha figli e non ha fratelli gli unici parenti rimasti sono 3 cugini tra cui mio padre…mio padre ha saputo che nel testento ha lasciato i beni ai due cugini escludendo mio padre senza un motivo quindi chiedo se fosse una cosa possibile e se mio padre si possa impugnare…
    Grazie

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Gent. Alessia, i cugini non sono rientrano nella categoria dei legittimari (ossia quegli eredi cui la Legge riserva una quota, c.d. legittima, di eredità. Conseguentemente nessun vincolo a loro riguardo grava sul testatore.
      Ovviamente per la validità di un testamento, oltre ai requisiti formali, la persona che lo formula deve essere capace di intendere e volere.
      Resto a disposizione per un approfondimento specifico.

  6. Avatar Cristian
    Cristian

    Buongiorno
    Con la presente vorrei sottoporle un dubbio in merito al riparto dell’asse ereditario prospettato dal nostro legale che sta seguendo la pratica.

    Il tutto origina dalla morte di una nostra cugina di primo grado; non è stato lasciato nessun testamento, e gli unici eredi sono i cugini, appunto di primo grado (15 in vita, ed uno defunto).

    La ripartizione presentataci, prevede un riparto tra gli zii del de cuius (otto persone, nessuna delle quali in vita al momento della successione) e quindi in riparto tra fratelli; attuando di fatto una successione per stirpi e non per capi.

    Leggendo in rete, ed anche nel suo sito, mi pare di aver inteso che questa interpretazione non sia del tutto corretta, dovendo partecipare al riparto dell’asse ereditario tutti i cugini di pari grado in egual misura, andando ad escludere coloro che al momento dell’apertura della successione non erano più in vita.

    La ringrazio per l’attenzione prestatami.

    Buona giornata

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egr. Cristian,

      mi scuso per il ritardo nella risposta.

      Confermo che, nel caso di specie, la divisione dell’eredità avviene “a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea”.
      Ciò significa che, nei confronti dei cugini (allorquando sono i parenti “più” prossimi), la divisione avviene in egual misura.

      Nel Suo caso, quindi, ciascun cugino avrà diritto ad un quindicesimo dell’eredità.
      NON opera, infatti, la rappresentazione, che implicherebbe una divisione per stirpi.

      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti.

      1. Avatar cristian
        cristian

        Buongiorno
        grazie per la risposta, è stata utile e non ha fatto altro che confermare quanto appreso da più fonti (abbiamo ad oggi interpellato due studi di avvocati, l’Agenzia delle entrate ed un Centro Caf ed a breve integreremo il tutto con un parere di un notaio e di un tribunale, interessato per l’interdizione di un successore); adesso dobbiamo decidere come muoverci, avendo già dato procura speciale al suddetto per l’incasso delle somme e vendita degli immobili, in quanto il ns. legale che sta seguendo la pratica, facendo riferimento ad una pronuncia della Corte di Appello di Milano (24 Novembre 1992, Foro it., 1993, I, c. 946) ha optato per la rappresentazione, quindi successione per stirpi (anche se il de cuius non aveva ne ascendenti ne discendenti; i soli parenti viventi alla data del decesso sono cugini da parte dei fratelli dei genitori del defunto).
        Questa decisione, come prevedibile, va a netto favore di uno dei coeredi che ha ingaggiato il professionista (amici da lunga data).
        Grazie comunque per la risposta.

  7. Avatar Luigi

    Salve avrei un quesito da porle:
    Mia cugina e morta 9 anni fa senza lasciare testamento. I 2 figli l’hanno abbandonata anni fa e si sono totalmente disinteressati. La de cuius aveva in proprietà un terreno, del quale io sono comproprietario. Siccome ancora a distanza di 9 anni non è stata ancora aperta la successione, posso aprirla io in qualità di cugino (siamo entrambi figli di sorelle) e accettare l’eredità dato che in questi anni non si è fatto avanti nessuno? Grazie mille

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egr. Luigi,

      da un punto di vista civilistico la successione si apre al momento della morte.
      La dichiarazione di successione invece è un adempimento amministrativo/tributario che avrebbe dovuto essere fatta entro 1 anno dalla morte dagli eredi (nel caso di specie sono comunque i figli, salva espressa rinunzia.
      Affinché Lei possa ottenere la quota del terreno della de cuius per successione ereditaria, i figli ed eventuali altri eredi di grado precedente al suo dovrebbero rinunziare all’eredità.
      Potrebbe, invece, far valere l’usucapione di tale quota qualora ve ne siano i presupposti.
      Se vuole sono a disposizione per l’assistenza.
      Cordialità.
      MB

      1. Avatar Luigi

        Grazie mille per la risposta, riguardo l’usucapione non dovrei aspettare 20 anni?
        Se passano 10 anni dalla morte del decuius gli eredi posso avanzare qualche pretesa dato che devono accettare l’eredità entro 10anni o subentra lo stato?
        Non potrei fare valere l’accrescimento o la rappresentazione?
        Grazie mille e complimenti per il sito molto interessante

        1. Avatar Matteo Bertocchi

          Egr. Luigi,

          trattandosi di terreni e non di fabbricati, per calcolare il termine per l’usucapione, sarebbe necessario conoscere gli estremi catastali dei fondi.
          Per una risposta ai suoi quesiti, sarebbe necessario l’approfondimento della situazione di fatto e la ricostruzione della genealogia dei parenti prossimi del de cuius.
          Resto a disposizione per una consultazione.
          Cordialità.
          MB

  8. Avatar Monica

    Buonasera. I cugini sono di pari grado anche se le loro mamme, cioè le zie, sono sorellastre, ovvero figlie della stessa madre ma padri diversi? Grazie

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Gent. Monica, per rispondere al Suo quesito – in ottica successoria – sarebbe necessario approfondire il rapporto di parentela con il de cuius e l’albero genealogico. Se lo ritiene siamo a disposizione per una consulenza personale. Cordialità. MB

  9. Avatar Elio Novi
    Elio Novi

    buongiorno
    ho una zia molto anziana vedova di mio zio (fratello di mia madre), senza fratelli,sorelle.
    I parenti più prossimi ( se si possono chiamare così) sono
    dei cugini ( figli di fratelli dei genitori ) con figli,
    io come nipote ( figlio della sorella del marito defunto[ mio zio]
    nuore

    Potrebbe gentilmente indicarmi come verrebbe ripartita l’eredità in mancanza di testamento?

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egr. Elio,

      da quanto scrive il Suo rapporto con la zia (moglie del defunto fratello di Sua madre) non è di parentela ma di affinità.

      La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite mentre l’affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell’altro.

      Gli affini, non avendo un vincolo di parentela con il de cuius, sono pertanto esclusi dalla successione legittima (ossia quella in assenza di testamento).

      Da quanto scrive, parrebbe quindi che la successione si aprirà a favore dei cugini.
      Cordialità.
      MB

  10. Avatar Silvia rossi
    Silvia rossi

    È stato molto chiaro . Le chiedo però in merito all’eredità dei parenti. È morta la cugina di mia suocera e le zie di mio marito sono le uniche eredi , a mio marito spetta la parte che avrebbe dovuto ereditare mia suocera ? Grazie

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Gent. Silvia, per rispondere precisamente al Suo quesito sarebbe necessario esaminare l’albero genealogico di Suo marito.

      Da quanto scrive parrebbe che Sua suocera sia deceduta prima della cugina.

      Come già scritto in altre risposte, la rappresentazione non opera a favore del figlio della cugina del de cuius, in quanto non previsto dall’art. 468 c.c.

      Ciò significa che gli eredi del de cuius sarebbero unicamente i parenti prossimi, senza distinzione di linea: ossia le cugine ancora in vita della de cuius.
      Cordialità.
      MB

  11. Avatar Giacomo

    E morta una cugina di mio padre,anch’egli defunto,altri cugini sono in vita,io come figlio ho diritto a parte dell’eredità?

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egr. Giacomo,

      mi scuso per il ritardo nella risposta.

      Nel caso di specie, la divisione dell’eredità avviene “a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea”.
      Ciò significa che gli eredi sono i cugini superstiti (in quanto parenti “più” prossimi).

      NON opera, infatti, la rappresentazione, che implicherebbe una divisione per stirpi.

      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti.

  12. Avatar Giuseppe
    Giuseppe

    Buongiorno Avvocato, vorrei sottoporle questo quesito. Il de cujus è deceduto senza fare testamento, non ha moglie, figli, nipoti, genitori ma solo 5 cugini di cui uno deceduto parecchi anni fa che ha una moglie ed una figlia.
    Ora si tratta di capire in questo ultimo caso se vi sono diritti di successione per moglie e figlia.
    La ringrazio molto per un suo riscontro.

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egr. Giuseppe,

      la rappresentazione non opera a favore della figlia (né tantomeno della moglie) del cugino premorto del de cuius, in quanto non previsto dall’art. 468 c.c.

      Ciò significa che gli eredi del de cuius sarebbero unicamente i parenti prossimi, senza distinzione di linea: ossia i quattro cugini ancora in vita del de cuius.

      Cordialità.
      MB

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