In data 3 ottobre 2024 il Tribunale di Brescia emetteva un’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale.
Come noto, al fine della rimessione della questione alla Corte Costitiuzionale il giudice deve tentare uno sforzo interpetativo della norma, rilevando come la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.
Al termine di tale giudizio prognostico, il Giudice del Lavoro, poneva quindi il quesito di costituzionalità dell’art. 2, co. 1 bis, del D.l. n. 463/1983, convertito in legge con modifiche, poi sostituito dall’art. 23, co. 1, d.l. 48/2023 e convertito con modifiche nella L. 85/2023.
Il caso
Procediamo per gradi: partiamo dalla descrizione del caso.
Nel 2022 il sig. D.Q. ricorreva contro l’ingiunzione per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali adottata nei suoi confronti da parte dell’INPS, sezione di Brescia. Nello specifico, il ricorrente era legale rappresentante di una SRL in liquidazione responsabile dei mancati versamenti.
Tuttavia, la difesa del ricorrente non mancava di segnalare come l’interessato nelle annualità contestate avesse solo parzialmente omesso il versamento delle ritenute contributive.
Le ingiunzioni ricevute dal ricorrente erano per la complessiva somma di €. 77.0000, il quale ne lamentava la sproporzione.
Sollevata tale eccezione, l’INPS rispondeva di aver adottato la normativa vigente, la quale prevede la ri-determinazione della sanzione a seguito del cambiamento normativo nelle more del giudizio effettuato.
A fronte del mancato versamento di €. 13.176,74 la sanzione erogata a seguito della ri-determinazione è stata pari ad €. 45.840,12.
Questione di legittimità
In merito alla dedotta sproporzionalità ed irragionevolezza delle sanzioni irrogate non è stato possibile effettuare una disapplicazione della norma interna al fine del ripristino della proporzionalità della sanzione.
Il discrimine, quindi, è la soglia penale. Infatti, risulta palese come le sanzioni irrorate per le violazioni sotto soglia penale siano comunque elevate rispetto alla gravità dell’illecito posto in essere nonché ad una irrimediabile disparità di trattamento in relazione alle condizioni economiche dell’autore del fatto in violazione dell’art. 3 Cost.
Pertanto, il Tribunale di Brescia ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale poiché la normativa in esame risulta contraria all’art. 3 Cost..
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