Mobbing

Con il termine “Mobbing” si indicano una serie di comportamenti aggressivi e persecutori ( vessatori) che vengono posti in essere sul luogo di lavoro ed aventi la finalità di emarginare la vittima.

Sebbene manchi una normativa specifica in tema, il mobbing è stato oggetto di una copiosa opera giurisprudenziale dal quale è stato definito.

Da ultima, la Cass. civ. sez. lav., 7.6.2024, n. 15975 definisce che “Il mobbing lavorativo è configurabile quando vi sia un elemento obiettivo, costituito da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli interni al rapporto di lavoro, e un elemento soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima”.

Quali comportamenti integrano mobbing?

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n22993/2012 ha definito quali sono i comportamenti che integrano il mobbing ossia:

  1. Condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico (mobbing verticale) o da parte dei colleghi (mobbing orizzontale);
  2. Dev’essere sistematica e protratta nel tempo;
  3. Tenuta nell’ambiente di lavoro;
  4. Prevaricazione o di persecuzione psicologica scaturente da sistematici e reiterati comportamenti ostili;
  5. Da tali comportamenti può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Comportamenti più frequenti

  • Rimproveri e/o richiami costanti (anche ingiustificati), in privato o in pubblico;
  • Isolamento ed esclusione da riunioni, corsi di aggiornamento, attività, comunicazioni aziendali;
  • Umiliazioni, battute, insulti, diffamazione e calunnia;
  • Demansionamenti e dequalificazioni;
  • Inattività per mancata assegnazione di compiti;
  • Controllo sul lavoratore;
  • Negazione ingiustificata di permessi, ferie o benefici aziendali;
  • Minacce di licenziamento o di perdita di opportunità lavorative.

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