
L’art. 2265 c.c. dispone “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite“.
Curiosità sull’origine del termine “patto leonino”
L’espressione patto leonino deriva da una favola di Fedro, “Societas leonina” ove viene narrata la storia di una mucca, una capra e una pecora che si associano, nella foresta, con un leone.
I quattro catturano un grosso cervo, a tal punto il leone, dividendo le parti, si attribuì la prima in quanto re della foresta, la seconda come socio, la terza perché il più valente mentre rispetto alla quarta parte proibì agli altri di toccarla.
Da qui deriva l’espressione “patto leonino” con la quale si intende, pertanto, un accordo svantaggioso concluso tra i soci di una società con la quale uno o più soci sono esclusi dagli utili o dalle perdite.
Ratio legis
La ratio del divieto di patto leonino è assicurare che tutti i soci partecipino, in qualche misura, al rischio d’impresa.
Cos’è il patto leonino?
Il patto è leonino quando vengono esclusi totalmente uno o più soci dalla ripartizione degli utili e delle perdite.
L’invalidità di tale patto si basa sull’incompatibilità con la causa tipica del contratto societario, fondata sulla comune partecipazione dei soci ai risultati, positivi o negativi, derivanti dall’attività.
Non sono sanzionati unicamente i patti che escludono in toto (assolutamente e costantemente) la partecipazione del socio all’utile e alle perdite bensì anche le clausole che subordinano tali partecipazioni ad eventi o condizioni irrealizzabili o di difficile realizzazione.
La determinazione di partecipazione agli utili e alle perdite spettanti a ciascun socio è rimessa, in via generale, alle pattuizioni generali dei soci fermo restando il presente divieto.
La conseguenza dell’esercizio di un’attività economica comune comporta, pertanto, la conseguenza di necessaria partecipazione nonché sottoposizione di tutti i soci ai risultati attivi e passivi derivanti dalla partecipazione societaria.
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