Clausola Risolutiva Espressa e Scelta tra Adempimento e Risoluzione: Cosa Devi Sapere

Nel panorama dei contratti commerciali e civili, la clausola risolutiva espressa rappresenta un importante strumento che permette alle parti di stabilire preventivamente le conseguenze di un inadempimento contrattuale. Tale clausola, disciplinata dall’art. 1456 del Codice Civile, offre infatti la possibilità di risolvere il contratto in modo automatico in caso di inadempimento di specifiche obbligazioni, senza necessità di adire il giudice.

Ma cosa accade se, di fronte a un inadempimento, la parte non inadempiente decide di richiedere l’adempimento? Può successivamente avvalersi della clausola risolutiva espressa e chiedere la risoluzione del contratto? In questo articolo esploreremo questa tematica, evidenziando i profili legali rilevanti.

La Clausola Risolutiva Espressa: Come Funziona?

La clausola risolutiva espressa consente alle parti di prevedere che il contratto si risolva automaticamente al verificarsi di un determinato inadempimento, senza bisogno di un intervento giudiziale. In pratica, se una delle parti non adempie a un’obbligazione specificamente indicata nella clausola, l’altra parte può comunicare la propria volontà di risolvere il contratto. Questo strumento è molto utilizzato in ambito commerciale per garantire una maggiore certezza e rapidità nelle transazioni.

Cosa Succede se si Richiede l’Adempimento?

Una delle questioni più discusse riguarda la possibilità di richiedere prima l’adempimento e successivamente la risoluzione del contratto. In linea generale, quando la parte non inadempiente decide di richiedere l’adempimento, sta esprimendo una chiara volontà di mantenere in vita il contratto, rinunciando, di fatto, alla facoltà di risolverlo sulla base di quel medesimo inadempimento, a condizione che l’adempimento avvenga.

La giurisprudenza italiana ha più volte sottolineato che la richiesta di adempimento (cui segua l’adempimento) esclude, per lo stesso inadempimento, la possibilità di chiedere successivamente la risoluzione del contratto. Questa scelta si fonda su un principio di coerenza comportamentale: non si può chiedere ad un soggetto di adempiere al contratto e, allo stesso tempo, ottenuto l’adempimento, minacciare di risolverlo per il medesimo inadempimento.

Eccezioni e Nuovi Inadempimenti

È importante precisare che la richiesta di adempimento, nel caso non venga soddisfatta, non impedisce di chiedere la risoluzione del contratto, né per eventuali inadempimenti successivi. In altre parole, se dopo la richiesta di adempimento si verifica un ulteriore inadempimento o un nuovo fatto che giustifica la risoluzione, la parte non inadempiente potrà nuovamente valutare l’opportunità di esercitare il diritto di risolvere il contratto.

Conclusioni

La clausola risolutiva espressa rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare i propri interessi in caso di inadempimento contrattuale. Tuttavia, la scelta di richiedere l’adempimento dell’obbligazione deve essere ponderata con attenzione, poiché implica la rinuncia a chiedere successivamente la risoluzione del contratto per quello specifico inadempimento.

Per evitare errori strategici nella gestione del contratto, è sempre consigliabile valutare attentamente le opzioni disponibili e, quando necessario, rivolgersi a un esperto legale. Il nostro studio legale è a disposizione per offrire consulenza e assistenza su misura in materia di contratti e gestione delle clausole risolutive espresse.

Se hai bisogno di chiarimenti o desideri approfondire questa tematica, non esitare a contattarci.

Commenti

4 risposte a “Clausola Risolutiva Espressa e Scelta tra Adempimento e Risoluzione: Cosa Devi Sapere”

  1. Avatar Cristina Onori
    Cristina Onori

    Buongiorno, sono una collega: a me risulta il contrario: e cioè che chi ha demandato l’adempimento può sempre agire successivamente per la risoluzione e non viceversa (art. 1453 c.c)
    Potete cortesemente indicarmi la giurisprudenza a cui fate riferimento? Grazie mille

    1. Avatar Avv. Matteo Bertocchi

      Gentile Collega,

      grazie per il Suo commento e per aver sollevato un punto di grande interesse giuridico. Ha ragione nel richiamare l’art. 1453 c.c., che consente a chi ha richiesto l’adempimento di agire successivamente per la risoluzione del contratto. Il principio generale del nostro ordinamento prevede, infatti, che l’inadempimento di un’obbligazione consente alternativamente di chiedere l’adempimento o la risoluzione, con la possibilità di mutare la richiesta da adempimento a risoluzione. È quindi corretto affermare che chi ha richiesto l’adempimento può successivamente chiedere la risoluzione (art. 1453 c.c.).

      Il nostro articolo si riferiva più specificamente all’ipotesi di una clausola risolutiva espressa, che introduce una dinamica particolare in relazione all’inadempimento contrattuale. In tale contesto, la scelta di richiedere l’adempimento può essere interpretata come una manifestazione della volontà di non avvalersi della clausola stessa. In presenza di una clausola risolutiva espressa, la giurisprudenza (ad esempio, Cass. n. 23868/2015) ha chiarito che, se la parte non inadempiente richiede l’adempimento, in ossequio al principio generale della buona fede ed al divieto di abuso del diritto, potrebbe risultare incoerente esercitare successivamente il diritto di risolvere automaticamente il contratto sulla base della clausola, a meno che non si tratti di nuovi inadempimenti o di manifestazioni successive di volontà derivanti dal persistere dell’inadempimento, per le quali potrebbe non trovare applicazione la risoluzione di diritto in conseguenza della clausola risolutiva espressa.

      Speriamo che queste precisazioni siano utili per chiarire l’oggetto dell’articolo.
      Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
      Cordiali saluti.

  2. Avatar Biagio Luongo
    Biagio Luongo

    L’argomento è di grande interesse. Permane tuttavia qualche incertezza in relazione all’ipotesi di contratto di locazione di immobile per uso non abitativo recante la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.
    A tal proposito, formulo il seguente quesito:
    <>.
    Ringrazio sin d’ora per quanto si riterrà di farmi sapere in merito al quesito proposto.

    1. Avatar Avv. Matteo Bertocchi

      Gentile Lettore,

      Grazie per il Suo commento e per aver sollevato un tema così specifico e rilevante. Tuttavia, notiamo che il Suo quesito sembra essere incompleto. Se desidera chiarire meglio il punto che intende sottoporci, saremo lieti di approfondire la questione e fornirLe il supporto necessario.

      Rimaniamo a disposizione per offrirLe una consulenza dedicata in relazione alla clausola risolutiva espressa nei contratti di locazione per uso non abitativo o su qualsiasi altro aspetto connesso al Suo quesito.

      Non esiti a contattarci direttamente. Cordialità.

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