La legge 1159/1929 ammette la possibilità di celebrare un matrimonio dinnanzi al Ministro di culto non cattolico ammesso nello stato, al quale vengono riconosciuti i medesimi effetti del matrimonio civile in presenza di alcune condizioni.
Si concretizza per essere un matrimonio civile in quanto si applicano interamente le disposizioni codicistiche in tema di celebrazione civile, divenendo irrilevanti le norme religiose della confessione.
La celebrazione viene preceduta dalle pubblicazioni ed è necessario il rilascio del nullaosta.
Alla celebrazione presiede il Ministro di culto come delegato dello stato civile, la cerimonia si esplica nei riti propri della confessione religiosa.
L’atto di matrimonio deve essere inviato entro 5 giorni all’ufficiale di stato civile al fine della trascrizione negli appositi registri.
Tale forma di matrimonio si applica per i culti con i quali lo stato non ha stipulato un’Intesa (art 8 Cost.) dove si prevede una nomina governativa del ministro di culto, la quale determina la qualifica necessaria per procedere alla celebrazione.
Il matrimonio dei Testimoni di Geova
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 6511/2020 in merito alla possibilità di trascrizione o meno di un matrimonio celebrato da un Ministro di culto dei Testimoni di Geova i quali sono privi di un’intesa con lo stato italiano.
La vicenda riguarda una coppia la quale ha contratto matrimonio secondo il rito dei testimoni di Geova, la stessa ne ha poi richiesto la trascrizione. Tuttavia, tale richiesta è stata rifiutata e allora lo coppia ha fatto ricorso al giudice ma, anche in questo caso, l’istanza è stata rifiutata altre due volte.
I giudici hanno motivato la loro decisione definendo che il matrimonio non potesse essere trascritto perché privo di effetti nell’ordinamento italiano.
La coppia allora decide di ricorrere innanzi alla Corte di cassazione evidenziando come il loro culto rientrante nell’applicazione della legge 1159/1929 qualificato come culto ammesso e con relativo decreto di attuazione ( R.D. 289/1939), è quindi possibile la trascrizione del matrimonio.
La suprema ha dunque accolto il ricorso ammettendo che anche nel difetto di esistenza di un’intesa stipulata, trova applicazione la legge sui culti ammessi.
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