L’art. 784 c.c. disciplina la donazione effettuata verso soggetti che non sono ancora venuti ad esistenza, è questo il caso del nascituro.
La fattispecie crea, in generale, delle difficoltà ricostruttive in ordine anche alla medesima struttura contrattuale dell’atto.
Invero è discussa la natura giuridica di tale donazione:
- Taluno le attribuisce natura contrattuale;
- Talatri la negano.
Validità
Al fine che tale forma di donazione sia valida occorre che il concepimento sia già avvenuto, di conseguenza la nascita deve avvenire entro 300 giorni dal perfezionamento della donazione. In caso contrario, la donazione è nulla.
Qualora, invece, il donatario non sia ancora stato concepito al fine della validità della donazione è necessario che il soggetto (o i soggetti) indicati dal donante ossia coloro che concepiranno il nascituro siano viventi al momento della donazione.
Accettazione della donazione
L’accettazione della donazione a favore dei nascituri dev’essere effettuata da coloro che, una volta nato, saranno i suoi rappresentanti legali.
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