Il matrimonio concordatario

Nel precedente articolo sono state analizzate due tipologie di matrimonio ovvero il matrimonio civile e il matrimonio canonico.

Quest’ articolo ha invece lo scopo di illustrare una figura che potremmo azzardarci a definire “intermedia”: il matrimonio concordatario.

Natura giuridica

Il matrimonio concordatario è il matrimonio religioso cattolico cui sono attribuiti effetti civili a seguito della sua trascrizione nei registri di stato civile, viene svolto in chiesa e al temine viene data lettura degli artt. 143, 144, 147 del Codice Civile. Si connota per una specialità che investe i profili sostanziali del matrimonio-atto e la giurisdizione sulla validità dell’atto medesimo.

L’Accordo del 1984 rivedendo la disciplina degli effetti civili del matrimonio canonico è passato ad una separazione imperfetta tra i due ordinamenti, il cui unico punto di unione è rappresentato dalla trascrizione e al riconoscimento civile delle sentenze di nullità canonica.

Si ritiene, relativamente alla citata separazione imperfetta, che lo stato abbia riacquistato la competenza nella regolazione dello stato civile della persona/fedele .

Funzione del celebrante

Il sacerdote celebrante ha la funzione di pubblico ufficiale e al termine della celebrazione deve redigere atto di matrimonio e sottoscriverlo, insieme a sposi e testimoni. Se gli sposi hanno intenzione di procedere alla trascrizione sui registri di stato civile, l’atto va redatto in doppio originale.

Adempimenti

L’art 8 dell’Accodo definisce alcuni adempimenti al fine di determinare gli effetti civili del matrimonio canonico. La materia è inoltre disciplinata dall’art 4 del Protocollo addizionale (L. 121/1985) e dalla legge L. 847/1292 cd. Legge matrimoniale,attuativa del concordato e ancora in parte vigente.

Le pubblicazioni vengono compiute presso il comune di residenza dei nubendi su richiesta di quest’ultimi e del parroco designato alla celebrazione del matrimonio.

Trascorsi tre giorni il pubblico ufficiale rilascia il nullaosta.

Trascrizione dell’atto di matrimonio

L’atto di matrimonio viene trasmesso dal parroco, entro 5 giorni, all’ufficiale di stato civile dello stesso luogo della celebrazione, al fine di essere trascritto nel registro. In presenza delle condizioni richieste dalla legge trascrive l’atto.

La richiesta di trascrizione può essere respinta se manca il requisito dell’età minima o in presenza di un impedimento inderogabile a norma del Codice Civile.

Vi è anche la possibilità di trascrizione tardiva su richiesta dei due sposi (devono essere entrambe a conoscenza), purché abbiano conservato ininterrotto lo stato libero e senza pregiudizio a terzi.

Giudizio sulla validità del vincolo

Una novità del concordato è la riacqusisizione da parte del giudice civile della potestà giurisdizionale sulla validità del vincolo, mentre il procedimento di delibazione si è allenato a quello previsto per gli atti stranieri.

Le pronunce canoniche di nullità se pronunciate da un tribunale ecclesiastico, munito di decreto di esecutività dalla Rota Romana, possono essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana con una domanda alla corte d’appello competente mediante giudizio di delibazione. L’autorità giudiziaria dovrà accertare la non contrarietà della pronuncia canonica all’ordine pubblico italiano, se tale contrarietà viene accertata allora la delibazione non può avvenire.

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