Matrimonio Canonico e Matrimonio Civile: analogie e differenze.

In Italia sono previste più forme di celebrazione matrimoniale.

La principale forma di celebrazione è costituita dal matrimonio civile, il quale si svolge dinnanzi al Sindaco o ad un ufficiale di stato civile, è interamente regolato dal Codice Civile del 1942.

Accanto alla forma civile abbiamo però altre forme di celebrazione quali:

  • Il matrimonio concordatario;
  • la celebrazione delle religioni che hanno posto in essere l’Intesa con lo stato (art 8Cost.) e di altre confessioni religiose i quali ministri di culto sono stati abilitati alla celebrazione del matrimonio sulla base della legge n. 1159/1929 (cd. legge sui culti ammessi).

Tutte queste forme matrimoniali, ad esclusione del matrimonio canonico, sono regolate dalla legge dello stato italiano.

Il matrimonio canonico

Il matrimonio canonico è il regolato dal diritto canonico, il quale delinea la disciplina sostanziale relativamente ai requisiti ed è anche dettata la competenza relativa alle controversie matrimoniali.

Esso è celebrato innanzi al ministro di culto cattolico ed è destinato ad acquisire effetti civili attraverso la trascrizione.

Gli effetti civili del matrimonio canonico vengono oggi riconosciuti dall’art. 8 degli Accordi di Palazzo Madama del 1984.

Possiamo distinguere, nel medesimo articolo, due parti:

  • la prima parte concernente la trascrizione, mezzo attraverso il quale si determina l’ottenimento degli effetti civili;
  • la seconda parte è attinente alle sentenze canoniche di nullità e alla loro esecutività.

Punto di contratto tra matrimonio civile e matrimonio canonico è il matrimonio concordatario.

Elemento centrale ed imprescindibile del matrimonio è costituito dal consenso, il quale è scambio e incontro della volontà delle parti.

Il consenso deve essere prestato da:

I. Soggetti capaci;

II. In assenza di impedimenti;


III. Nella forma prescritta.

Tema centrale è quello dell’essenza del matrimonio canonico, il quale riveste notevole importanza anche per la disciplina positiva.

Si distingue tra:

Matrimonio in fieri: il patto matrimoniale visto nel suo momento costitutivo;

Matrimonio in facto esse: rapporto costituito considerato nel suo aspetto permanente, cioè lo status coniugale.

Gli impedimenti vengono classificati in base al criterio della fonte normativa, distinguendosi in impedimenti di diritto divino o rivelato ed impedimenti di diritto umano o ecclesiastico, temporanei o perpetui oppure assoluti o relativi.

I singoli impedimenti sono disciplinati dai canoni 1083-1094 C.i.c..

1. Età;

2. L’impotenza è l’incapacità;

3. Il precedente vincolo;

4. La disparità di culto;

5. Ordine sacro ossia diaconi, presbiteri, episcopo in forza dell’obbligo di celibato previsto;

6. Voto pubblico di castità;

7. Il ratto;

8. Il crimine;

9. La consanguineità;

10. L’affinità;

11. La pubblica onestà;

12. L’adozione;

Tali impedimento possono essere dispensati. La dispensa è un atto dell’autorità che può essere concessa alla presenza di una giusta e ragionevole causa.

Il matrimonio canonico, per tradizione, è un contratto formale o meglio un contratto consensuale formale, un negozio solenne. L’affermazione del matrimonio come negozio solenne avvenne con il Concilio di Trento (1563).

Matrimonio civile

Nel diritto privato, invece, il matrimonio non viene concepito quale contratto bensì quale patto tra i nubendi.

Il matrimonio si basa sul dettato dell’art 29 Cost., il quale stabilisce: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [79 ss. c.c.]. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare [143, 143 bis, 143 ter, 144, 145, 146, 147, 148]”.

Tornando al matrimonio civile vi sono delle condizioni che vengono richieste dalla legge al fine di contrarre matrimonio:

– Maggior età o il sedicenne emancipato;

– Non deve sussistere una sentenza di interdizione (ex art 85 cc);

– Stato libero.

Verificata la sussistenza di tali condizioni, al fine di procedere alla celebrazione sono necessarie le pubblicazioni, le quali hanno la finalità di verificare l’esistenza di eventuali impedimenti.

L’atto rimane affisso nella casa comunale per 8 giorni, successivamente al quarto giorno è possibile procedere alla celebrazione. In questo periodo chi sia a conoscenza di un impedimento può dichiararlo o renderlo noto.

Tali impedimenti e divieti determinano l’impossibilità di contrarre matrimonio, sono:

– Consanguineità;

– Delitto tentato o compiuto nei confronti del coniuge dell’altro;

– Divieto temporaneo di nuove nozze per la donna successivi ai 300 giorni dal decesso del marito o dal divorzio.

Verificata l’inesistenza di impedimenti, la celebrazione avviene nella casa comunale dinnanzi all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni ivi viene data lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, i quali delineano i diritti e doveri nascenti dal vincolo matrimoniale.

Il matrimonio civile esplica degli effetti:

– Nascono obbligo di fedeltà, coabitazione e di assistenza morale e materiale;

– Mantenimento ed educazione della prole;

– Contribuzione alle esigenze della famiglia;

– I coniugi sono chiamati a fissare l’indirizzo della vita familiare.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *