Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22291
La Cassazione nell’agosto appena trascorso è tornata sul tema dell’addebito della separazione.
Questo, come noto, può avvenire conseguentemente alla violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi e alla ripercussione determinata sulla coppia che ha portato, quindi, allo scioglimento del matrimonio.
Ebbene, l’onere della prova grava sulla parte che richiede l’addebito che sarà chiamata a dimostrare il nesso causale che sussiste tra la violazione dei doveri e l’intollerabilità della convivenza.
Invero, con una sentenza dell’aprile 2024 (Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, n.11631) la Suprema corte non esclude che siano rilevanti ai fini dell’addebito non solo i comportamenti tenuti in costanza di matrimonio bensì anche quelli precedenti a quest’ultimo.
Infatti “l’accertamento dell’addebito non è escluso dall’esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l’addebito della separazione.“
L’anteriorità della crisi integra, invero, una causa di esclusione del nesso causale e quindi un’eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d’ufficio (Cfr. Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394).
Andando oltre, nel caso in esame la Suprema corte si pronuncia così
“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà, con la precisazione che l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (nella specie, è stata ritenuta sufficiente una fotografia, la quale certificava il tradimento, ai fini dell’addebito della separazione coniugale in capo al marito).”
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