Profili generali
L’inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta.
Si distingue in:
- Definitivo ossia la prestazione non potrà più essere realizzata;
- Non definitivo ossia la prestazione potrebbe ancora realizzarsi ed è quindi solo provvisoriamente ineseguita.
Si distingue, poi, tra:
- Imputabilità dell’inadempimento ossia il fatto che la mancata e/o inesatta prestazione dovuta sia imputabile al debitore, comportando l’obbligo di risarcimento del danno e degli altri obblighi risarcitori. In tal caso la responsabilità è contrattuale, indipendentemente che vi sia o meno un contratto.
- Inadempimento non imputabile poiché è dipeso da una c.d. causa non imputabile al debitore, non comporta l’obbligo di risarcimento del danno bensì potrebbe comportare la risoluzione del contratto.
Presupposti
Presupposto dell’inadempimento è l’obbligazione, la quale dev’essere certa ed attuale.
La certezza viene determinata dall’esistenza di un rapporto obbligatorio non sottoposto ad una condizione sospensiva. L’attualità deriva dall’adempimento senza dilazioni temporali.
Inadempimento totale
É una fattispecie di facile comprensione: l’obbligazione non viene del tutto eseguita.
Inesatto adempimento
Questo è suscettibile di accettazione o acquiescienza.
Tuttavia, sono diverse le situazioni che lo rappresentano:
- Negligenza;
- Inesattezza locativa;
- Inesattezza soggettiva;
- Adempimento parziale;
- Inosservanza del dovere di correttezza.
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