Inadempimento: cos’è?

Profili generali

L’inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta.

Si distingue in:

  1. Definitivo ossia la prestazione non potrà più essere realizzata;
  2. Non definitivo ossia la prestazione potrebbe ancora realizzarsi ed è quindi solo provvisoriamente ineseguita.

Si distingue, poi, tra:

  1. Imputabilità dell’inadempimento ossia il fatto che la mancata e/o inesatta prestazione dovuta sia imputabile al debitore, comportando l’obbligo di risarcimento del danno e degli altri obblighi risarcitori. In tal caso la responsabilità è contrattuale, indipendentemente che vi sia o meno un contratto.
  2. Inadempimento non imputabile poiché è dipeso da una c.d. causa non imputabile al debitore, non comporta l’obbligo di risarcimento del danno bensì potrebbe comportare la risoluzione del contratto.

Presupposti

Presupposto dell’inadempimento è l’obbligazione, la quale dev’essere certa ed attuale.

La certezza viene determinata dall’esistenza di un rapporto obbligatorio non sottoposto ad una condizione sospensiva. L’attualità deriva dall’adempimento senza dilazioni temporali.

Inadempimento totale

É una fattispecie di facile comprensione: l’obbligazione non viene del tutto eseguita.

Inesatto adempimento

Questo è suscettibile di accettazione o acquiescienza.

Tuttavia, sono diverse le situazioni che lo rappresentano:

  1. Negligenza;
  2. Inesattezza locativa;
  3. Inesattezza soggettiva;
  4. Adempimento parziale;
  5. Inosservanza del dovere di correttezza.

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