L’art. 1456 c.c. disciplina la clausola risolutiva espressa.
Nello specifico i contraenti, ossia coloro che stanno dando vita ad un contratto, possono prevedere espressamente all’interno del contratto che qualora una particolare prestazione non venga adempiuta secondo la modalità stabilite il contratto si possa risolvere di diritto.
La risoluzione si verifica di diritto allorquando la parte dichiari all’altra di volersi avvalere della clausola risolutiva. Tale comunicazione di risoluzione del contratto è un atto unilaterale.
L’obbligazione dev’essere indicata in modo specifico e non generico, la volontà delle parti – in tal modo – si sostituisce ad una pronuncia giudiziale.
Qualora, invece, sorgano dei conflitti in merito all’obbligazione inadempiuta allora si deve adire il giudice competente, il quale pronuncerà una sentenza accertativa.
Tale clausola rappresenta, pertanto, una forma di auto-tutela privata.
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