Genesi
L’istituto dell’amministrazione di sostegno nasce a seguito della c.d Legge Basaglia, la quale impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio.
La legge n. 180 del 13 maggio 1978 fu di grande rilievo pratico ma anche giuridico. Infatti, i soggetti che fino a quel momento si trovavano ricoverati nelle strutture manicomiali dovevano riorganizzare la propria vita.
A questi risvolti si aggiunse la necessità di affrontare questioni con carattere giuridico, infatti nel Codice del 1943 esisteva una figura tipizzata denominata “gestione di affari altrui”. Tuttavia, questa si rappresentava di difficile applicazione pratica poiché demandava alla famiglia o ai servizi soio-sanitari la gestione dei soggetti ex-manicomizzati.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno nasce nel 1986 dall’elaborazione di alcuni psichiatri, i quali creano un istituto di effettiva protezione del soggetto. Tuttavia, l’approvazione di tale istituto avverrà solo nel 2004, con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
Disciplina
L’art. 404 c.c. si dimostra rispettoso della persona, infatti l’istituto dell’amministrazione di sostegno viene contrassegnato dalla delicatezza con cui incide nella vita del soggetto medesimo.
Ciò che si ha interesse a tutelare è quello che si rappresenta importante per la vita del soggetto amministrato. Tendenzialmente, tre attività:
- Il patrimonio: le decisioni relative ad interessi economici, materiali quali case, fondi, beni mobili, immobili, investimenti;
- Decisioni relative alla salute fisica e/o psichica del soggetto;
- La persona: relativamente ad atti familiari o extra-patrimoniali quali separazione, divorzio, riconoscimento del figlio.
Requisiti
Il dispositivo dell’art. 404 c.c. viene così enunciato “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.“
Criterio guida nella decisione relativa all’attivazione – o meno – dell’istituto è il riconoscimento che qualcuno, per ragioni fisiche o psichiche – non sia in grado di badare adeguatamente a se stesso.
L’impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere sia di natura permanente ma anche temporanea o parziale.
Da ciò discende che la norma non esamina un significato medico-clinico di malattia bensì la nozione di fragilità.
Rispetto ai presupposti dev’essere escluso il consenso dell’interessato.
Chi sono i soggetti sottoponibili all’amministrazione di sostegno?
La casistica giurisprudenziale è notevole, tuttavia sono state indicate alcune categorie di soggetti:
- Soggetti afflitti da disagi psichici che incidono sull’autonomia della persona;
- I prodighi;
- Infermi fisicamente con una riduzione consistente della mobilità, deambulazione ed espressione verbale;
- Deficit sensoriali;
- Anziani della quarta età;
- Soggetti dipendenti da alcool e droghe;
- Malati di Alzheimer o demenza senile;
- Sindome di Down;
- Coloro che soffrono di una spiccata fragilità esistenziale e relazionale. Relativamente alle persone in coma la questione è – invece – oggetto di acceso dibattito giurisprudenziale.
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