Disciplina
La disciplina dell’impresa familiare è contenuta nell’art. 230-bis del Codice civile.
Il primo comma stabilisce che, salvo configurabilità di diverso rapporto, il familiare che in modo continuativo presta il proprio lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato:
- Al mantenimento secondo le condizioni economiche della famiglia;
- A partecipare alla ripartizione degli utili ed incrementi dell’impresa.
Ratio legis
La volontà del legislatore era di contrastare i fenomeni, piuttosto frequenti in passato, di sfruttamento del lavoro prestato dal familiare, cui non veniva riconosciuto alcun contributo economico
Chi sono i familiari presi in considerazione dalla disposizione?
- Il coniuge;
- Partner unito civilmente;
- I parenti entro il terzo grado;
- Gli affini entro il secondo grado;
- Il convivente di fatto (cfr. Sent.Corte cost, 25 luglio 2024, n. 148)
Caratteristiche
Nell’impresa familiare la gestione viene demandata al solo familiare imprenditore.
L’impresa familiare non viene costituita mediante un accordo espresso bensì sulla base di circostanze fattuali, in particolare si considera sufficiente la prestazione lavorativa continuata da parte di un familiare. Tuttavia, si ammette la stipula in forma scritta per finalità fiscali e nell’atto si debbono indicare le quote di utili spettanti a ciascun lavoratore, le quali non possono superare determinate soglie.
L’impresa familiare non è configurabile in forma societaria.
Cessazione del rapporto
Il rapporto d’impresa familiare può cessare per varie ragioni: morte, decisione dell’imprenditore di cessare l’attività, liquidazione giudiziale o trasferimento
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