L’art. 609 c.c. disciplina il caso in cui imperino delle malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni legando tali eventi alla possibilità di fare testamento.
Nei casi esaminati dall’articolo il testatore non può avvalersi di forme ordinarie poiché impera nel luogo in cui si trova una malattia contagiosa, una causa di pubblica calamità o infortunio.
Validità del testamento
Esso è reputato valido se ricevuto da:
- Un notaio;
- Giudice di pace del luogo;
- Dal sindaco (o chi ne fa le veci);
- Ministro di culto;
In ultimo si richiede la presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il testamento viene redatto e sottoscritto dal ricevente, dal testatore e dai due testimoni. Qualora il testimone o il testatore non possano sottoscrive se ne indica la causa.
Malattia
Qualificata come contagiosa e diffusa, non bastano pertanto dei casi isolati. Dev’essere ritenuta tale dall’opinione pubblica e non è necessario che abbia colpito il testatore.
Pubblica calamità
In questa categoria rientrano eventi quali condizioni atmosferiche eccezionali (alluvioni, terremoti, etc…) ma anche stati di guerra.
Infortunio
Causa eccezionale che colpisce la sola persona del testatore, mettendolo in pericolo e impedendogli di testare. Si potrebbe trattare del caso di un incidente automobilistico.
Non si rappresenta quale rilevante uno stato di malattia.
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