Adozione del maggiorenne

L’adozione del maggiorenne è regolata dall’art. 291 ss. c.c..

La differenza risiede nel soggetto ossia la persona adottata da maggiorenne viene posta, ex art. 74 c.c., in una condizione giuridica diversa da quella degli altri adottati:

  • non lo inserisce a pieno titolo nella famiglia dell’adottante;
  • non gli attribuisce una relazione di parentela con i parenti in linea collaterale dell’adottante.

Casi

Molti casi riguardano l’adozione del figlio maggiorenne del proprio coniuge o convivente, per consolidare una unità familiare già nei fatti esistenti.

Disposizioni

L’adozione del maggiorenne è prevista solo per chi abbia compiuto 35 anni e ne abbia – almeno – 18 in più dell’adottando.

La competenza appartiene al tribunale ordinario, oltre al consenso dei due soggetti, sono necessari:

  1. L’assenso del genitore dell’adottando;
  2. L’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.

L’adozione può essere pronunciata anche qualora sia impossibile ottenere l’assenso a causa di incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Viene pronunciata con sentenza che verrà trascritta nei registri di stato civile. L’adottando acquista, quindi, lo stato di figlio dell’adottante mentre non acquista rapporti di parentela con la famiglia dell’adottante e mantiene i rapporti giuridici con la sua famiglia d’origine.

Revoca

 È revocabile per indegnità dell’adottato e dell’adottante, qualora l’uno si sia reso colpevole nei confronti dell’altro di un delitto punibile con una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

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