Diversi tipi di filiazione
A seguito della Riforma intervenuta nel 2012 che ha equiparato lo status di figlio non distinguendosi più tra figlio legittimo e figlio naturale, tuttavia vi sono delle fattispecie dove il trattamento è rimasto diversificato.
I figli, pertanto, hanno i medesimi diritti nei confronti dei genitori e di tutti gli altri parenti ma residuando delle differenze in merito alla costituzione del rapporto.
Ciò implica che la filiazione matrimoniale – ossia quando il figlio nasce all’interno di un matrimonio – si costituisca di diritto (opera, infatti, un automatismo) mentre, per contro, la filiazione fuori dal matrimonio necessita del riconoscimento di un genitore o di entrambi oppure di una sentenza che ne accerti maternità o paternità.
Diverso è, invece, il caso della filiazione adottiva poichè essa si costituisce per mezzo di un provvedimento giudiziale.
Dichiarazione di nascita e atto di nascita
Quando un bambino nasce dev’essere formato il suo atto di nascita, questo viene redatto dall’ufficiale di stato civile sulla base della dichiarazione di nascita e accompagnato dall’attestazione di nascita.
La dichiarazione di nascita dev’essere presentata entro dieci giorni all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta o nel comune di residenza dei genitori, può anche essere presentata entro tre giorni dalla nascita al direttore sanitario del centro medico in cui è avvenuta e, in tal caso, sarà onere di questi trasferirla nel termine (dieci giorni) all’ufficiale di stato civile.
L’attestazione di nascita indica le circostanze rilevanti ossia: data, luogo, ora, sesso, eventuali caratteristiche del neonato, l’identità delle persone che hanno assistito al parto, identità della partoriente (salvo che questa dichiari di non voler essere nominata). Riveste funzione di prova per l’ufficiale di stato civile, il quale se non gli viene presentata ha il dovere di acquisirla presso il centro sanitario ove la nascita è avvenuta.
tuttavia, se il parto è avvenuto senza assistenza di personale sanitario e l’attestazione di nascita non è formata allora gli interessati possono presentare una dichiarazione sostitutiva che riveste valore di autocertificazione.
Chi presenta la dichiarazione di nascita?
Ciascun genitore o entrambi, un loro rappresentante o una persona che abbia assistito al parto.
La filiazione extra matrimoniale importa che qualora un genitore o entrambi decidano di riconoscere immediatamente il figlio di regola la dichiarazione di nascita contiene anche il contestuale riconoscimento. In tal caso, pertanto, la dichiarazione dev’essere fatta personalmente dal genitore o da entrambi.
Peculiarità
Al momento della dichiarazione di nascita la madre coniugata può dichiarare che il figlio non è stato concepito con il marito. Tale dichiarazione contiene anche il suo riconoscimento poiché l’atto di nascita che si forma è quello del figlio riconosciuto dalla madre ed, eventualmente, anche dal padre biologico.
Se, invece, la dichiarazione di nascita viene effettuata dal marito della madre allora l’atto di nascita che si forma è quello di figlio matrimoniale, pertanto per far valere il fatto che il figlio sia stato concepito con persona diversa dal marito allora la madre dovrà esercitare l’azione di disconoscimento.
Cosa succede se l’atto di nascita manca?
Supplice il c.d. possesso di stato continuato ossia ex art. 237 c.c. “Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere“.
SI necessita, comunque, un procedimento giudiziario.
Qualora manchino sia l’atto di nascita sia il possesso di stato allora la prova potrà essere data in giudizio con qualsiasi mezzo, il principale oggi è costituito dalla prova genetica.
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