Separazione e divorzio nel sistema giuridico italiano

Dal 1970 l’ordinamento giuridico italiano riconosce tra le cause di scioglimento del matrimonio il divorzio, prima della l. n. 898/70 l’unica ipotesi riconosciuta di scioglimento era la morte (equiparata anche la morte presunta).

Il divorzio scioglie il matrimonio civile, fa cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario, scioglie l’unione civile.

La causa di scioglimento del matrimonio che, di gran lunga, è la più importante è la separazione. A seguito di questa, trascorso un breve periodo di tempo, si può ottenere il divorzio.

Per l’unione civile la causa di scioglimento più frequente è, invece, la dichiarzione di intenzione di scioglierla resa all’ufficiale di stato civile da una parte o entrambe, confermata decorsi tre mesi poiché non si prevede la fase intermedia della separazione legale.

Il sistema di scioglimento del vincolo, sia per matrimonio che per unione civile, è il medesimo, meglio è governato dal medesimo principio fondamentale: ciascun componente della coppia ha il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo del matrimonio o dell’unione civile, l’altro componente si trova in stato di soggezione.

Matrimonio

Nella maggior parte dei casi, poiché sussistono dei casi residuali di divorzio diretto, il coniuge che vuole sciogliere il proprio matrimonio deve affrontare due tappe:

  1. Separazione legale, quando la convivenza è divenuta intollerabile. Si producono effetti di carattere estintivo dei diritti e doveri personali nascenti dal matrimonio pur sussistendo il vincolo formale. Può essere pronunciata a seguito di un procedimento giudiziale, di negoziazione assistita o a seguito di una dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile;
  2. Divorzio: trascorsi 6 mesi dalla separazione consensuale o 12 mesi dalla separazione giudiziale, anche se l’altro non è d’accordo, si rende necessario un provvedimento giudiziale, nuovamente ricorrere alla negoziazione assistitia o alla dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile.

Unione civile

Anche qui il procedimento consta di due tappe ma molto più snelle:

  1. Dichiarazione d’intenzione all’ufficiale di stato civile e, se tale intenzione non è dichiarata da entrambi, resa nota all’altro componente;
  2. Trascorsi 30 giorni tale dichiarazione dev’essere confermata innanzi all’ufficiale.

Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia è intevenuta sul rito di famiglia introducendo l’art. 473 bis 49 c.p.c. con il quale si riconosce la possibilità di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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