Unioni civili: la disciplina patrimoniale nella legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà)

La legge n. 76 del 2016, c.d. Riforma Cirinnà, ha avuto il merito di proporre una prima forma di regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto. 

La legge si compone di un solo articolo composto da 69 commi.  Quanto alla struttura e al contenuto dal comma n. 1 al n. 35 viene delineata la disciplina delle unioni civili mentre dal comma n. 36 al n. 69 si regolano le convivenze.  

Significativa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra partners dell’unione civile.

Il comma 13 prevede che in difetto di un’espressa convenzione matrimoniale il regime patrimoniale legale dell’unione civile sia la comunione dei beni.

Ne consegue che gli uniti civilmente all’atto della celebrazione potranno esplicitare la volontà di optare per il regime della separazione dei beni oppure potranno costituire per atto pubblico, a pena di nullità, una comunione convenzionale o un fondo patrimoniale. Pertanto, nella disciplina dell’unione civile – come già segnalato – trovano piena applicazione le convenzioni matrimoniali di cui agli artt. 162, 163, 164 c.c. e quindi, anche per i partners, varrà il principio di atipicità delle convenzioni.

Riveste un peculiare profilo di problematicità lo scioglimento della comunione legale nel caso in cui essa sia stata stipulata in un’unione omoaffettiva perché il legislatore ha previsto l’applicazione diretta dell’istituto del divorzio. In questo caso, le parti unite civilmente, in difetto dell’applicazione della disciplina della separazione personale, dovranno attendere il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La comunione legale tra partners si scioglie anche qualora ricorra l’annullamento dell’unione civile, ex art. 191 c.c..  

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