
Negli ultimi anni si è affermata in giurisprudenza la figura del danno derivante dalla circolazione da scii.
Si pongono due ordini di problemi:
- La responsabilità da scontro;
- La responsabilità da caduta.
Lo scii viene considerato un’attività pericolosa poiché ammantata da rischio derivante sia dalla velocità elevata sia dalla pista medesima.
Nel corso del tempo sono state infatti adottate delle normative sia di carattere regionale che provinciale che dettano regole di comportamento ed i destinatari sono sia gli sciatori (fruitori dell’impianto) che i gestori degli impianti.
Le norme che hanno quale destinatario il gestore hanno quale obiettivo imporre al gestore l’adozione di presidi di sicurezza e garanzia, evitando così allo sciatore un danno. Ad esempio potranno imporre al gestore di chiudere gli impianti qualora vi sia un determinato clima.
Il fruitore, per contro, dovrà attenersi alla nuova normativa entrata in vigore il 1 gennaio 2022 e che impone l’obbligo di assicurazione. Si tratta di una polizza che ha lo scopo di coprire la propria responsabilità civile per danni causati a terzi.
Cosa succede quando si verifica uno scontro tra sciatori?
Trova applicazione l’art. 2043 c.c. poiché ciascuno sciatore è estraneo e non sussiste un rapporto contrattuale. Pertanto, secondo le regole generali, il soggetto danneggiato ha l’onere di provare il dolo o la colpa del danneggiante (in tal caso colpa e nesso di causalità) mentre sarà onere del danneggiante fornire la prova liberatoria.
Una delle maggiori problematiche è quella del concorso di colpa. Nella prassi, infatti, opera un principio molto simile a quello previsto dall’art. 2054, co.2, c.c. operando nel caso in cui il giudice riconosca che la responsabilità è di entrambi l’applicazione bonaria del principio del concorso di colpa.
Responsabilità del gestore delle piste da scii
La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza del c.d. pericolo atipico, da intendersi come un ostacolo difficilmente visibile e non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore dilligente.
Il gestore a che titolo risponde? Si tratterebbe di danni cagionati da cosa in custodia poiché gestore della pista e quindi ne risponde, fatta salva la prova del caso fortuito. Tuttavia, si pone una questione di necessario equilibrio tra custode ed utilizzatore.
Il custode incorre in responsabilità quando la situazione di pericolo è atipica ossia esorbita dalla normale situazione di pericolo ma, invero, i concetti di normalità e atipicità sono estremamente soggettivi.
Si pone quindi la necessità di verificare se una situazione di pericolo concretamente verificatasi potesse, o meno, essere evitata dallo sciatore dilligente ossia che non costituisca un surplus rispetto a quanto ordinariamente è rinvenibile sulle piste da scii.
La Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4018 afferma che “Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l’estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 cod. civ., con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore grava l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo.”
In sostanza, quali sono le situazioni di pericolo? La risposta “riposa” nelle righe precedenti ossia le situazioni di pericolo atipico che come tali non potevano essere previste dallo sciatore, non rientrano infatti situazioni quali il restringimento della pista e la sconnessione del terreno perché facenti parte dell’attività tipica.
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