Timore di ammalarsi

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217

La pronuncia in esame tratta il tema di un particolare tipo di danno non patrimoniale ossia il timore di ammalarsi.

Il caso origina da un lavoratore del porto di Venezia il quale si occupa di carico/scarico ma che durante la sua attività entra in contatto con dell’amianto, nello specifico della polvere da amianto.

Il lavoratore agisce ex art. 2087 c.c. nei confronti del datore di lavoro poiché ha sviluppato delle placche pleuriche conseguentemente all’inalazione di fibre di amianto.

Invero la manifestazione di placche pleuriche non è indice di sviluppo della malattia trattandosi, invece, di una condizione dall’evoluzione incerta poiché potrebbe manifestarsi una malattia più grave come no.

Quest’importante sentenza ha infatti riconosciuto che:

Qualora risulti dimostrato il nesso di causalità tra l’esposizione a un fattore di rischio e l’insorgenza di una determinata e meno grave patologia (placche pleuriche), al danneggiato spetta, oltre al ristoro del danno alla salute strettamente inteso, anche il risarcimento del danno morale consistente nel patema e turbamento provati per il sospetto di aver contratto una più grave malattia (mesotelioma), maturato in virtù dell’acclarato maggior rischio di contrarre la patologia più grave rispetto a soggetti con storie espositive comparabili ma non affetti dalla malattia meno grave (c.d. danno da paura di ammalarsi). Tale pregiudizio deve quantificarsi non già sulla base di meccanismi semplificati di liquidazione automatica, bensì in virtù di un’adeguata e circostanziata “personalizzazione” del pregiudizio subito“.

Alla luce di ciò, è quindi risarcibile il danno per paura di ammalarsi?

Il danno da paura di ammalarsi rappresenta – quindi – una particolare tipologia di danno morale.

Tale tipologia di danno é indipendente da quello biologico e dev’essere risarcito indipendentemente dall’effettiva lesione alla salute.

La risposta dev’essere affermativa ogni qual volta esso sia un danno certo ed attuale ossia tutte le volte in cui è presente oppure tutte le volte in cui, nel momento specifico, non sia rilevato ma che con certezza si manifesterà successivamente. Ciò che non viene riconosciuto, pertanto, è il danno ipotetico.

La recente giurisprudenza, infatti, richiede che “Ai fini della risarcibilità del danno morale da paura di ammalarsi, è indispensabile che siano allegati da parte del ricorrente richiedente elementi obiettivi che giustifichino la sussistenza di un fondato timore di ammalarsi“. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 26/04/2023, n. 7136)

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